14/dic/2009

Diritti dell'uomo e sistema penale

Segnalo l'interessante seminario internazionale che si terrà a Napoli sabato, 19 dicembre 2009.
Ringrazio sentitamente l'avv. Marco Esposito per il cortese invito, che devo, con grande rammarico, declinare, trovandomi all'estero per un lungo periodo di ricerca. Ma sono lieto di divulgare l'importante iniziativa, che vede coinvolti: Università di Napoli Federico II, Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di studi politici e per l'alta formazione europea e mediterranea Jean Monnet, Università degli Studi di Ankara, Provincia di Napoli, Associazione Jura Hominis, Camera penale di Napoli ed AIDP.


Seminario di studi internazionale

DIRITTI DELL'UOMO E SISTEMA PENALE

Sabato, 19 dicembre 2009
Salone dei Busti, Castel Capuano
Napoli

Per scaricare la locandina clicca qui


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11/dic/2009

LE PRINCIPALI SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE ALLA GIUSTIZIA PENALE

Update dal Convegno nazionale AIDP di Roma, 11 dicembre 2009

Le risoluzioni approvate nel XVIII Congresso Internazionale AIDP di Istanbul.

Il XVIII Congresso Internazionale si è svolto ad Istanbul dal 20 al 27 settembre 2009 e si è articolato in 4 Sezioni, sui seguenti temi:

I sezione (Diritto penale generale): “L’espansione delle forme di preparazione e partecipazione” (colloquio preparatorio: 5-8 settembre 2007 - La Coruña / Spagna);
II sezione (Diritto penale speciale): “Finanziamento del terrorismo” (colloquio preparatorio: 9-13 aprile 2008 – Cleveland / USA);
III sezione (Diritto processuale penale): “Misure eccezionali e rispetto dei diritti dell’uomo” (colloquio preparatorio: 6-9 novembre 2008 - Pola / Croazia);
IV sezione (Diritto processuale internazionale): “Il principio della giurisdizione universale” (12-15 ottobre 2007 – Xi’an / Cina).

Le risoluzioni approvate, relative alle quattro sezioni, sono disponibili in lingua inglese , francese e spagnola .

A partire dal 2007 viene organizzata periodicamente anche una Conferenza mondiale, che si è tenuta, per la prima volta, a Guadalajara (Messico) dal 19 al 22 novembre 2007, sul tema dei rapporti tra globalizzazione e criminalità.

Le attività scientifiche dell’Associazione sono documentate nella Revue Internationale de Droit Pénal , distribuita in tre lingue (inglese, francese e spagnolo) in più di sessanta Paesi.

07/dic/2009

LE PRINCIPALI SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE ALLA GIUSTIZIA PENALE



Associazione Internazionale di Diritto Penale

Gruppo italiano
Congresso nazionale

Le risoluzioni approvate nel XVIII Congresso Internazionale AIDP di Istanbul
LE PRINCIPALI SFIDE DELLA GLOBALIZZAZIONE ALLA GIUSTIZIA PENALE

Roma, 11 dicembre 2009

Aula delle lauree
Facoltà di Giurisprudenza
Sapienza - Università di Roma
Piazzale Aldo Moro

Per visualizzare il programma clicca QUI


02/dic/2009

The impact of contemporary security agendas against terrorism on criminal law and law enforcement


News from Max Planck Institute for foreign and international criminal law
3-6 December 2009



The seminar 'The impact of contemporary security agendas against terrorism on criminal law and law enforcement' (Thursday–Sunday, 3–6 December 2009) will involve speakers from the United Kingdom, the United States, Austria, Canada, Israel, Norway and the Scandinavian countries, Peru, Poland, Russia, Turkey and Germany. The seminar’s subject is the impact of recently adopted security agendas against terrorism on criminal law and law enforcement in the speaker’s countries. From a comparative criminal perspective, this subject is of major interest: First, because of its cross-cutting character, encompassing substantive criminal law, criminal procedure, and issues surrounding the concept of law enforcement as such. Second, because despite the well-known theoretical and practical differences of the aforementioned legal areas between the countries involved, these countries share the need for security agendas that are effective against terrorism. Thus, by examining how the countries handle the same issues, structural differences among the three countries with regard to their security agendas against terrorism will become visible. The focal question of the seminar is whether the security policies against terrorism in these countries share the main attributes which have led to structural changes in the criminal law and law enforcement of Germany and, if so, where and to what extent structural adjustments were necessary and at what price for civil liberties. The seminar will develop an answer to this central question by identifying changes in criminal law and law enforcement that have accompanied the new security agendas against terrorism in the countries involved, analyzing structural differences between the security-driven changes in criminal law and law enforcement in the countries, and identifying similarities and differences in the criminal policies of the countries.
See the website of the Institute - Click here

25/nov/2009

La repressione dei crimini internazionali tra diritto internazionale ed ordinamenti interni






In qualità di membro del comitato organizzatore sono lieto di segnalare la seguente iniziativa.

Venerdì 27 novembre 2009 dalle ore 9.30 presso l'Aula Bartolomeo Cipolla della Facoltà di Giurisprudenza di Verona si terrà il convegno

"La repressione dei crimini internazionali tra diritto internazionale ed ordinamenti interni"


All'incontro parteciperanno:

Dr. Riccardo Borsari
Università di Padova

Cons. Dr. Bartolomeo Costantini
Sostituto procuratore generale - Corte d'Appello di Trento

Prof.ssa inc. Micaela Frulli
Università di Firenze

Prof. Patricia Laurenzo
Università di Malaga, Spagna

Prof. Lorenzo Picotti
Università di Verona

Prof. Mauro Politi
Università di Trento

Prof. Rosaria Sicurella
Università di Catania

Prof. Attila Tanzi
Università di Bologna

Dr. Cuno Tarfusser
Giudice della Corte penale internazionale

E'possibile scaricare la locandina dell'iniziativa alla seguente url:
http://www.giurisprudenza.univr.it/fol/main?ent=iniziativa&id=2804

22/nov/2009

Globalization, criminal law and fundamental rights: the impact of the judgment of the Bundesverfassungsgericht of 27.02.2008



On Wednesday 25 November 2009, at Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau will take place the seminar:

"Globalization, criminal law and fundamental rights: the impact of the judgment of the Bundesverfassungsgericht of 27.02.2008"

Speaker: Dr. ROBERTO FLOR (Università di Verona, Italia)


Am Mittwoch findet die 21. Veranstaltung im Rahmen des "Seminars" statt. Der Vortrag von Dr. ROBERTO FLOR (Università di Verona, Italia) trägt den Titel:

"Globalization, criminal law and fundamental rights: the impact
of the judgment of the Bundesverfassungsgericht of 27.02.2008".

Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen.

Datum: Mittwoch, 25. November 2009
Uhrzeit: 18.00 h
Ort: Raum 125

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau


13/nov/2009

DDL sulla durata dei processi: un "mostro giuridico" contro la tutela dei cittadini

Di seguito si riporta lo schema di disegno di legge contenente, formalmente, "misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo".


In verità si tratta dell'introduzione di misure di altro genere e non certo a tutela dei cittadini.

E'opinione condivisa che sia necessaria una riforma della giustizia, che comprenda anche la riduzione dei tempi per i processi. Ma tale riforma deve essere organica, condivisa e prevedere risorse anche economiche a favore della giustizia. Viceversa, negli ultimi anni, si è assistito ad attacchi politici, spesso ingiustificati, nei confronti anche dei più alti organi giurisdizionali e, contestualmente, a manovre finanziarie volte a tagliare tali risorse indispensabili.

Leggere il testo del ddl e doverlo spiegare a persone non tecniche sul piano giuridico, o tecniche ma di paesi stranieri, è davvero imbarazzante.

Da penalista, ma soprattutto da cittadino, sono a dir poco sconvolto e, purtroppo, non sorpreso. Ho smesso di sorprendermi da quando ho assistito ad interventi normativi o mini riforme illogiche irrazionali, non sistematiche ed incostituzionali (alcuni esempi? Dalla riforma dei reati societari al Lodo Alfano sino al pacchetto sicurezza, e solo per parlare di alcuni settori del diritto penale).

Lascio ai lettori, dopo questa premessa, che in verità è uno sfogo di cui mi scuso, trarre le conclusioni...augurando, se il ddl dovesse diventare legge, di non trovarsi ad essere vittime di un reato.


Prima della lettura, però, vorrei pubblicare un articolo di Franco Cordero (che certo non ha bisogno di presentazioni) apparso su Repubblica, il 12 novembre 2009 e dal titolo "Coazione a ripetere"


"Il patologo chiama "magnifiche" cose brutte e penose. Esiste una patologia delle norme, le cui meraviglie fanno storia nell'età berlusconiana, formalmente databile dal marzo 2001 ma l'embrione sta nei lavori della famigerata Bicamerale, in pieno centrosinistra, quando pensatori d'ambo le parti ripresentano idee annotate dal Venerabile Licio Gelli nel "Piano" d'una "rinascita democratica" (tardi anni Settanta). Le ultime notizie forniscono un reperto.

L'altra mattina, martedì 10 novembre, il miglior capo del governo negli ultimi 150 anni, così autodefinitosi, visita il presidente della Camera bassa. Conversano, anzi discutono quasi due ore con punte calde perché sono antagonisti: uno è demiurgo (con le televisioni s'era allevato "un popolo") e trasforma l'Italia su modello autocratico ignoto alla cultura politica europea (esclusi i 12 anni del Terzo Reich, mentre cadono nel conto i 23 dell'era fascista, nella quale bene o male sopravvivono residui d'una legalità statutaria, vedi l'epilogo 25 luglio 1943); l'altro, dicono, difende i resti della legalità. Frasi forti hinc inde. Perso lo scudo immunitario, B. vuol liberarsi dei giudizi pendenti: chiedeva il taglio d'un quarto alla prescrizione penale (già accorciata nel suo secondo gabinetto), più il cosiddetto "processo breve"; F. gli accorda solo quest'ultimo, irremovibile perché la prescrizione corta sarebbe un'amnistia mascherata, dannosa agl'italiani; persuaso dall'onnipresente ciambellano, B. incassa la metà del richiesto ed esce digrignando i denti. Salvo coups de main in aula, resta intatto il minimo legalitario. Così intendono l'esito alcune glosse. Tale linea parrebbe "riservatamente" condivisa dal "Quirinale" (F. Verderami, "Corriere della Sera", 11 novembre).


Viene in mente una formula del lessico psicoanalitico, "coazione a ripetere": il coatto ripete gesti i cui effetti pativa, convinto d'agire in situazioni nuove; o ha addirittura dimenticato quella d'allora. Fenomeni simili non sono spiegabili nella solita chiave (l'appagamento d'un desiderio inconscio), nota Freud, rilevando l'aspetto "demonico" delle relative pulsioni. Qualcosa d'analogo connota le fobie berlusconiane e quanti vi restano coinvolti. Abbiamo sotto gli occhi tre precedenti in sei anni scarsi: avendo due Camere ubbidienti, s'affattura un lodo d'immunità e la Consulta lo dichiara invalido, 20 gennaio 2004 n. 24; subisce la stessa sorte la l. 20 febbraio 2006 che aboliva l'appello del pubblico ministero, scomodo in una sua congiuntura (Corte cost. 6 febbraio 2007 n. 26); e poche settimane fa quel lodo, riacconciato, riaffonda.

La stessa sorte attende l'ultimo capolavoro dei pasticheurs, sfortunati ma se lo vogliono: il diritto ha una logica refrattaria all'imbroglio; stentano a capirlo, mentre l'ha capito l'augusto committente, infatti vuol rifondare l'intero sistema secondo massime temporibus illis vigenti nell'isola pirata Tortuga.

Vediamo i termini della questione. Non è lodevole che i processi durino in media sette anni. Le cause sono presto dette: mancano i mezzi (persone, case, macchine, denaro); e garantismi talvolta criminofili hanno sviluppato procedure labirintiche dove trovano gioco facile tecniche difensive del perditempo, vedi i famosi processi milanesi durati una decade e passa, perché lo volevano gl'interessati. Tra le idee covate dal pensatoio forzaitaliota scegliamone una: che il giudice debba acquisire quante prove le difese chiedono, fuori d'ogni filtro d'economia, pena l'annullamento della decisione emessa su materiali incompleti (secondo l'assunto difensivo); dibattimenti simili durano finché i perditempo vogliano (avevano indicato come testimoni 1500 magistrati del distretto romano, il cui esame, condotto da escussori ostruzionisti, Dio sa quanti anni riempirebbe, né hanno limiti gli estrosi quesiti peritali). Strategia costosa, non praticabile dai poveri diavoli: infatti, nasce una procedura classista; raccontava d'avere speso £. 500 miliardi in avvocati (F. Verderami, "Corriere della Sera", 30 aprile 2004).

Ora, la durata anomala richiede rimedi. Ovvio quali siano: adeguati mezzi; e regole d'un fair play accusatorio alieno dalle furberie (cresciute rigogliosamente nel malcostume inquisitoriale). Il rimedio escogitato dagl'innovatori è sbalorditivo: impongono un massimo dei sei anni; scaduti i termini, qualunque fosse l'accusa e comunque suonino le prove nonché eventuali sentenze, il processo svanisce, chiuso dal non doversi procedere, come quando risulta un reato perseguibile a querela e quest'ultima manchi. Bella soluzione, pulita e ingegnosa. L'equivalente medico sarebbe lo sterminio eutanasico dei malati che non guariscano nei tempi prestabiliti. Discorso delirante. Tra persone assennate, l'antidoto ai giudizi lunghi non è la mannaia ma un contesto meno deficitario.

Ecco dove viene utile la formula "coazione a ripetere". I cervelloni seminano una quarta débâcle davanti alla Corte, violando ancora quel maledetto art. 3. I profili sono multipli. Cominciamo dalla norma transitoria pro divo Berluscone: la lex superveniens vale anche nei procedimenti in corso, contro gl'incensurati, purché pendano nel primo grado; due limiti manifestamente incompatibili col predetto canone. Perché diavolo escludere i gradi ulteriori e gl'imputati nel cui record figuri un precedente magari minuscolo? Ma quando anche la novità valesse solo nei procedimenti futuri (ipotesi assurda: tutti sanno chi sia il beneficiario; gli altri vadano al diavolo), la disparità emerge dai numeri: rebus sic stantibus, il termine sarebbe rispettato in sei casi su sette; e niente giustifica la fortuna del settimo. Prendiamo Freud alla lettera: dev'esserci del demonico nella pulsione a ripetere; abbia, anzi avesse o no speso 500 miliardi in vecchie lire (se è vero, gli pesano perché ha l'aria dello spenditore parsimonioso), sèguita a battere la testa in quell'articolo".


(Cordero F., Coazione a ripetere, in La Repubblica, 12 novembre 2009)


Buona lettura del DDL:


Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma

2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il

rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni

amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è

fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Articolo 2

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).

1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;

4

e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;

i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».

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