DIRITTI DELL'UOMO E SISTEMA PENALE
Sabato, 19 dicembre 2009
Salone dei Busti, Castel Capuano
Napoli
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Cybercrime, Intellectual Property Crimes, Data Protection, Corporate Liability, EU Criminal Law, Computer Forensics - Il blog di Roberto Flor
Update dal Convegno nazionale AIDP di Roma, 11 dicembre 2009
Le risoluzioni approvate nel XVIII Congresso Internazionale AIDP di Istanbul.
Il XVIII Congresso Internazionale si è svolto ad Istanbul dal 20 al 27 settembre 2009 e si è articolato in 4 Sezioni, sui seguenti temi:
I sezione (Diritto penale generale): “L’espansione delle forme di preparazione e partecipazione” (colloquio preparatorio: 5-8 settembre 2007 - La Coruña / Spagna);
II sezione (Diritto penale speciale): “Finanziamento del terrorismo” (colloquio preparatorio: 9-13 aprile 2008 – Cleveland / USA);
III sezione (Diritto processuale penale): “Misure eccezionali e rispetto dei diritti dell’uomo” (colloquio preparatorio: 6-9 novembre 2008 - Pola / Croazia);
IV sezione (Diritto processuale internazionale): “Il principio della giurisdizione universale” (12-15 ottobre 2007 – Xi’an / Cina).
Le risoluzioni approvate, relative alle quattro sezioni, sono disponibili in lingua inglese , francese e spagnola .
A partire dal 2007 viene organizzata periodicamente anche una Conferenza mondiale, che si è tenuta, per la prima volta, a Guadalajara (Messico) dal 19 al 22 novembre 2007, sul tema dei rapporti tra globalizzazione e criminalità.
Le attività scientifiche dell’Associazione sono documentate nella Revue Internationale de Droit Pénal , distribuita in tre lingue (inglese, francese e spagnolo) in più di sessanta Paesi.



Di seguito si riporta lo schema di disegno di legge contenente, formalmente, "misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo".
In verità si tratta dell'introduzione di misure di altro genere e non certo a tutela dei cittadini.
E'opinione condivisa che sia necessaria una riforma della giustizia, che comprenda anche la riduzione dei tempi per i processi. Ma tale riforma deve essere organica, condivisa e prevedere risorse anche economiche a favore della giustizia. Viceversa, negli ultimi anni, si è assistito ad attacchi politici, spesso ingiustificati, nei confronti anche dei più alti organi giurisdizionali e, contestualmente, a manovre finanziarie volte a tagliare tali risorse indispensabili.
Leggere il testo del ddl e doverlo spiegare a persone non tecniche sul piano giuridico, o tecniche ma di paesi stranieri, è davvero imbarazzante.
Da penalista, ma soprattutto da cittadino, sono a dir poco sconvolto e, purtroppo, non sorpreso. Ho smesso di sorprendermi da quando ho assistito ad interventi normativi o mini riforme illogiche irrazionali, non sistematiche ed incostituzionali (alcuni esempi? Dalla riforma dei reati societari al Lodo Alfano sino al pacchetto sicurezza, e solo per parlare di alcuni settori del diritto penale).
Lascio ai lettori, dopo questa premessa, che in verità è uno sfogo di cui mi scuso, trarre le conclusioni...augurando, se il ddl dovesse diventare legge, di non trovarsi ad essere vittime di un reato.
Prima della lettura, però, vorrei pubblicare un articolo di Franco Cordero (che certo non ha bisogno di presentazioni) apparso su Repubblica, il 12 novembre 2009 e dal titolo "Coazione a ripetere"
"Il patologo chiama "magnifiche" cose brutte e penose. Esiste una patologia delle norme, le cui meraviglie fanno storia nell'età berlusconiana, formalmente databile dal marzo 2001 ma l'embrione sta nei lavori della famigerata Bicamerale, in pieno centrosinistra, quando pensatori d'ambo le parti ripresentano idee annotate dal Venerabile Licio Gelli nel "Piano" d'una "rinascita democratica" (tardi anni Settanta). Le ultime notizie forniscono un reperto.
L'altra mattina, martedì 10 novembre, il miglior capo del governo negli ultimi 150 anni, così autodefinitosi, visita il presidente della Camera bassa. Conversano, anzi discutono quasi due ore con punte calde perché sono antagonisti: uno è demiurgo (con le televisioni s'era allevato "un popolo") e trasforma l'Italia su modello autocratico ignoto alla cultura politica europea (esclusi i 12 anni del Terzo Reich, mentre cadono nel conto i 23 dell'era fascista, nella quale bene o male sopravvivono residui d'una legalità statutaria, vedi l'epilogo 25 luglio 1943); l'altro, dicono, difende i resti della legalità. Frasi forti hinc inde. Perso lo scudo immunitario, B. vuol liberarsi dei giudizi pendenti: chiedeva il taglio d'un quarto alla prescrizione penale (già accorciata nel suo secondo gabinetto), più il cosiddetto "processo breve"; F. gli accorda solo quest'ultimo, irremovibile perché la prescrizione corta sarebbe un'amnistia mascherata, dannosa agl'italiani; persuaso dall'onnipresente ciambellano, B. incassa la metà del richiesto ed esce digrignando i denti. Salvo coups de main in aula, resta intatto il minimo legalitario. Così intendono l'esito alcune glosse. Tale linea parrebbe "riservatamente" condivisa dal "Quirinale" (F. Verderami, "Corriere della Sera", 11 novembre).
(Cordero F., Coazione a ripetere, in La Repubblica, 12 novembre 2009)
Buona lettura del DDL:
Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma
2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il
rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni
amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è
fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
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e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».