tag:blogger.com,1999:blog-13852235495317324782009-07-12T03:09:16.632-07:00DIRITTO PENALE e DIRITTO PENALE DELL'INFORMATICA - CRIMINAL LAW and CYBERCRIMECYBERCRIME, INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION, DATA PROTECTION, CORPORATE LIABILITY, ECONOMIC CRIME,EUROPEAN CRIMINAL LAW, COMPUTER FORENSICS & BEST PRACTICES >> Il blog di Roberto FlorROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.comBlogger181125tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-4922608362281482682009-07-11T08:52:00.000-07:002009-07-12T02:06:34.685-07:00Grande successo della conferenza sui reati informatici organizzata dalla Camera Penale di Bolzano<div style="text-align: justify;">Di seguito viene riporata la comunicazione ufficiale della Camera Penale di Bolzano in merito alla conferenza sui reati informatici, tenuta presso l'Auditorium dell'I.T.I. "G. Galilei" di Bolzano.<br /></div>Il testo originale è reperibile dal <a href="http://camerapenalebz.blogspot.com/2009/07/grande-successo-per-la-conferenza-sui.html">sito della Camera Penale di Bolzano</a><br /><div style="text-align: justify;">Desidero ringraziare per la cordialità e la lodevole organizzazione la Camera Penale di Bolzano e, in particolare, l'avv. Migliucci, gli avv. Fava P. e Fava F., l'avv. Leoni e l'avv. Valenti, nonchè il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano e tutti coloro che hanno partecipato attivamente e contribuito al successo dell'iniziativa.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/Sli2ShYkaLI/AAAAAAAAAm4/vjwLS7gfYcs/s1600-h/Bz2009.JPG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/Sli2ShYkaLI/AAAAAAAAAm4/vjwLS7gfYcs/s200/Bz2009.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5357232186072524978" border="0" /></a></div><br />(<em>nella foto, da sx. a dx., dott. R. Flor, avv. B. Migliucci, prof. S. Marcolini, dott. I. Secco</em>)<br /><div style="text-align: justify;"><br /><br />Ieri pomeriggio (10.07), all'Auditorium dell'I.T.I. "G. Galilei" di Bolzano, grande affluenza per la conferenza sui reati informatici organizzata dalla Camera Penale di Bolzano, con la partecipazione dei Relatori dott. Roberto Flor <em>(Università di Verona</em>), prof. avv. Stefano Marcolini <em>(Università di Como</em>) ed dott. Igor Secco <em>(Procura della Repubblica di Bolzano).</em><br />Davanti ad una platea di circa cento persone, perlopiù avvocati e praticanti, ma anche - ad es. - i vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri, i Relatori hanno illustrato un'ampia prospettiva - di carattere sostanziale e processuale - in materia di criminalità informatica e recenti riforme legislative (su tutte, la L. 18 marzo 2008, n. 48), offrendo anche diversi spunti critici e di riflessione, che si sono poi sviluppati in sede di dibattito.<br />Sul blog del dott. Roberto Flor <em>(Diritto penale dell'informatica</em>) sono consultabili e scaricabili i casi esposti durante l'intervento di ieri, oltre ad articoli, opinioni e sentenze di interesse scientifico in materia: <a href="http://robertoflor.blogspot.com/">http://robertoflor.blogspot.com/</a><br />Ricordiamo a tutti gli Iscritti che dal prossimo settembre saranno organizzati nuovi eventi formativi con cadenza periodica, in cui verranno affrontati temi di interesse sostanziale e processuale ed anche, ad es., medico legale <em>(al riguardo, è in fase di organizzazione l'intervento del prof. Sabino Pelosi dell'Istituto di Medicina Legale di Modena).</em></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-492260836228148268?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-42817689752990373832009-07-04T03:04:00.000-07:002009-07-08T06:55:04.501-07:00I “nuovi” reati informatici dopo la L. 18 marzo 2008, n. 48. Aspetti di diritto penale sostanziale e processuale<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">I “nuovi” reati informatici dopo<br />la L. 18 marzo 2008, n. 48.</span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Aspetti di diritto penale sostanziale e processuale</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dr. Roberto Flor</span><br />Dottore di ricerca e dottore di ricerca europeo in<br />diritto penale dell'economia e dell'informatica<br />Assegnista di ricerca in diritto penale<br /><span style="font-style: italic;">Università di Verona</span><br />Expert in Intellectual Property and Criminal Law<br /><span style="font-style: italic;">Washington College of Law, U.S.A.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Prof. Avv. Stefano Marcolini</span><br />Avvocato, foro di Verona<br />Professore aggregato di diritto processuale penale<br /><span style="font-style: italic;">Università dell'Insubria</span><br /><br />Bolzano, 10 luglio 2009<br /><em>Auditorium Istituto Tecnico Industriale Galilei, via Guncina, </em>ore 15.00<br /></div><br />Per l'<strong style="font-weight: normal;">evento </strong>organizzato dalla Camera Penale di Bolzano per il <strong style="font-weight: normal;">10 luglio 2009 in materia di reati informatici</strong> è stato riconosciuto un accreditamento di <strong style="font-weight: normal;">n. 4 (quattro) crediti formativi</strong>.<br /><em></em><br /><em>Si tratta di un incontro della durata di quattro ore (dalle 15.00 alle 19.00) con due Relatori particolarmente qualificati in materia di criminalità informatica (e recenti riforme legislative), nei suoi aspetti sostanziali e processuali.</em><br /><em></em><em></em><br /><em></em><em>I relatori saranno:</em><br /><em></em><br /><em>• il dott. Roberto Flor dell’Università di Verona (Dottore di ricerca in Diritto penale dell'economia e dell'informatica - Assegnista di ricerca in Diritto penale) per quanto riguarda la parte di diritto penale sostanziale;</em><br /><em></em><br /><em>• il prof. avv. Stefano Marcolini dell’Università di Como (Ricercatore di diritto processuale penale – Professore aggregato di diritto processuale penale - Avvocato) per quanto riguarda la parte di diritto penale processuale.</em><br /><em></em><br /><em>È previsto un intervento programmato da parte del sostituto Procuratore dott. Igor Secco della Procura della Repubblica di Bolzano.</em><br /><em></em><br /><em>L’incontro sarà gratuito ed aperto a chiunque fosse interessato – ed in particolare ad avvocati, praticanti, magistrati - previa iscrizione a mezzo e-mail da concordarsi con la nostra Segreteria.</em><br /><em></em><br /><em>La verifica delle presenze sarà effettuata con la raccolta delle firme in entrata ed in uscita (al termine dell’evento), a cura del nostro Direttivo.</em><br /><em></em><br /><em>L’incontro si terrà presso l’istituto “Rainerum” di Bolzano – via Carducci, nella c.d. “sala Azzurra” (sede peraltro di diversi eventi organizzati dalla nostra Camera penale).</em><br /><em></em><br /><em>I Relatori ci hanno già comunicato che, dopo una breve disamina introduttiva della disciplina (sostanziale e processuale) in materia di criminalità informatica, si concentreranno soprattutto su “casi pratici”, ed in particolare segnaleranno e commenteranno recenti sentenze in materia di – a titolo di mero esempio - accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, frodi informatiche, abuso d'ufficio e peculato per l'utilizzo indebito della rete telematica nelle PA, responsabilità degli enti per reati informatici e metodi protocollari, accesso ai dati anche da parte degli organi di polizia, “perquisizone online”, etc.</em><br /><em></em><br /><em>Come già ricordato, è previsto – al termine delle relazioni – un interevento programmato del sostituto Procuratore dott. Igor Secco, che riferirà dell’esperienza della Procura bolzanina in materia.</em><br /><em> Infine, sarà dato spazio ad eventuale (ed auspicato) dibattito con gli intervenuti.</em></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-4281768975299037383?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-56236778969895604712009-07-04T02:55:00.000-07:002009-07-04T03:03:15.061-07:00Il "pacchetto sicurezza" è diventato legge.<div style="text-align: justify;" class="titolob">Il c.d. "Pacchetto Sicurezza" è diventato legge. Molti, in verità, sono i "lati oscuri" della nuova normativa.<br />Di seguito il Ddl Senato 733 B - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, come approvato. </div><div style="text-align: justify;"> <b> </b></div><p style="text-align: justify;"><b>Art. 1.</b> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice penale è soppresso.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall’articolo 378».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">7. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l’articolo 393 è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">10. L’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">11. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">12. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">13. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) il comma 5 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«9. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) il comma 14 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">14. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">15. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «né le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo l’articolo 20 sono inseriti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari) – 1. Per i reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove nominato; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) l’indicazione delle persone offese dal reato; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 25, comma 2.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell’autorizzazione del pubblico ministero contenente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. Si applica l’articolo 20, comma 5. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari). – 1. Nei casi previsti dall’articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) dopo l’articolo 32 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). – 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell’articolo 32. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Il pubblico ministero dà lettura dell’imputazione. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) nel titolo II, dopo l’articolo 62 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). – 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">19. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 4, comma 3: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) all’articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">f) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">h) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">i) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">l) all’articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">m) all’articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">n) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) – 1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">o) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">p) all’articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">q) all’articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">r) all’articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">s) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">t) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">u) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">v) all’articolo 32: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">24. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">25. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislaazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">26. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) il comma 1 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) il comma 3 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) il comma 4 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">27. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">28. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell’ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal comma 22, lettera l) valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) quanto a 48.401.000 euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 per l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">31. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"><b> <p align="center">Art. 2.</p></b> </div><p style="text-align: justify;">1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 2-bis: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">7. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) l’articolo 104 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">10. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 2-quater. – 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">11. All’articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell’attività aziendale. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4-ter. Il tribunale autorizza l’amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4-quater. Si osservano per la gestione dell’azienda le disposizioni di cui all’articolo 2-octies, in quanto applicabili.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">13. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) l’ambito delle attività oggetto della professione; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l’iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">16. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">17. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">18. 1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> «3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest’ultimo». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">19. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio»;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">20. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">22. All’articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">25. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">e) il comma 2-ter è abrogato; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">f) al comma 2-quater: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1) nell’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) nella lettera b): </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2.4) nell’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo 391 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 4-bis:1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) al comma 1-quater, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1 e 58-quater, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">28. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">29. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">30. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"><b> <p align="center">Art. 3.</p></b> </div><p style="text-align: justify;">1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) il secondo comma è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">15. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) all’articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) l’articolo 671 è abrogato.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">20. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">21. L’articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). – Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Il colpevole è punito a querela della persona offesa».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">22. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">23. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">24. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">26. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">27. All’articolo 628 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Le circostanze attenutanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">28. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)».</p><p>29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: </p> <p>«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. </p> <p>Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente: </p> <p>1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; </p> <p>2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; </p> <p>3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»; </p> <p>b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l’articolo 574 è inserito il seguente: </p> <p style="text-align: justify;">«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">30. All’articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">31. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">32. Il Ministro dell’interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">33. All’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l’attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell’interno ordina con decreto lo scioglimento dell’organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">41. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> 45. All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">46. All’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">47. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">8. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">48. Identico.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">49. All’articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">50. All’articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) nell’alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">51. All’articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Art. 120. – (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116). – 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma l e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) al comma 2-bis dell’articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> 54. All’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) il comma 2 è abrogato; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) il comma 3 è sostituito dal seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) il comma 4 è abrogato. </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) all’articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) all’articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:«1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies»;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) all’articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) all’articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">56. All’articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">57. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">58. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato». </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">59. Il primo comma dell’articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">60. All’articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» e le parole: «né superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">61. All’articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «né superiore a euro 10.000».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">62. All’articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">63. All’articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">64. All’articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l’ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3; </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.</p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5623677896989560471?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-79672290129262121972009-07-02T09:23:00.000-07:002009-07-04T02:51:07.063-07:00I “nuovi” reati informatici dopo la L. 18 marzo 2008, n. 48. Aspetti di diritto penale sostanziale e processuale<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">I “nuovi” reati informatici dopo<br />la L. 18 marzo 2008, n. 48.</span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Aspetti di diritto penale sostanziale e processuale</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dr. Roberto Flor</span><br />Dottore di ricerca e dottore di ricerca europeo in<br />diritto penale dell'economia e dell'informatica<br />Assegnista di ricerca in diritto penale<br /><span style="font-style: italic;">Università di Verona</span><br />Expert in Intellectual Property and Criminal Law<br /><span style="font-style: italic;">Washington College of Law, U.S.A.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Prof. Avv. Stefano Marcolini</span><br />Avvocato, foro di Verona<br />Professore aggregato di diritto processuale penale<br /><span style="font-style: italic;">Università dell'Insubria</span><br /><br />Bolzano, 10 luglio 2009<br /><em>Iistituto “Rainerum” di Bolzano – via Carducci, “sala Azzurra” </em>, ore 15.00<br /></div><br />Per l'<strong style="font-weight: normal;">evento </strong>organizzato dalla Camera Penale di Bolzano per il <strong style="font-weight: normal;">10 luglio 2009 in materia di reati informatici</strong> è stato riconosciuto un accreditamento di <strong style="font-weight: normal;">n. 4 (quattro) crediti formativi</strong>.<br /><em></em><br /><em>Si tratta di un incontro della durata di quattro ore (dalle 15.00 alle 19.00) con due Relatori particolarmente qualificati in materia di criminalità informatica (e recenti riforme legislative), nei suoi aspetti sostanziali e processuali.</em><br /><em></em><em></em><br /><em></em><em>I relatori saranno:</em><br /><em></em><br /><em>• il dott. Roberto Flor dell’Università di Verona (Dottore di ricerca in Diritto penale dell'economia e dell'informatica - Assegnista di ricerca in Diritto penale) per quanto riguarda la parte di diritto penale sostanziale;</em><br /><em></em><br /><em>• il prof. avv. Stefano Marcolini dell’Università di Como (Ricercatore di diritto processuale penale – Professore aggregato di diritto processuale penale - Avvocato) per quanto riguarda la parte di diritto penale processuale.</em><br /><em></em><br /><em>È previsto un intervento programmato da parte del sostituto Procuratore dott. Igor Secco della Procura della Repubblica di Bolzano.</em><br /><em></em><br /><em>L’incontro sarà gratuito ed aperto a chiunque fosse interessato – ed in particolare ad avvocati, praticanti, magistrati - previa iscrizione a mezzo e-mail da concordarsi con la nostra Segreteria.</em><br /><em></em><br /><em>La verifica delle presenze sarà effettuata con la raccolta delle firme in entrata ed in uscita (al termine dell’evento), a cura del nostro Direttivo.</em><br /><em></em><br /><em>L’incontro si terrà presso l’istituto “Rainerum” di Bolzano – via Carducci, nella c.d. “sala Azzurra” (sede peraltro di diversi eventi organizzati dalla nostra Camera penale).</em><br /><em></em><br /><em>I Relatori ci hanno già comunicato che, dopo una breve disamina introduttiva della disciplina (sostanziale e processuale) in materia di criminalità informatica, si concentreranno soprattutto su “casi pratici”, ed in particolare segnaleranno e commenteranno recenti sentenze in materia di – a titolo di mero esempio - accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, frodi informatiche, abuso d'ufficio e peculato per l'utilizzo indebito della rete telematica nelle PA, responsabilità degli enti per reati informatici e metodi protocollari, accesso ai dati anche da parte degli organi di polizia, “perquisizone online”, etc.</em><br /><em></em><br /><em>Come già ricordato, è previsto – al termine delle relazioni – un interevento programmato del sostituto Procuratore dott. Igor Secco, che riferirà dell’esperienza della Procura bolzanina in materia.</em><br /><em> Infine, sarà dato spazio ad eventuale (ed auspicato) dibattito con gli intervenuti.</em></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-7967229012926212197?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-91114678068113705172009-06-24T23:23:00.000-07:002009-06-24T23:39:34.760-07:00Istituto Superiore Internazionale di scienze criminali - Summer School<div style="text-align: justify;">Dal 29 giugno al 3 luglio parteciperò alla Summer school per i dottorandi di diritto penale, organizzata nell'ambito AIDP (Associazione internazionale di diritto penale) presso ISISC (Istituto Superiore Internazionale di scienze criminali) che si terrà a Siracusa, intervenendo sul tema:<br /></div><div style="text-align: justify;">Flor:<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi in prospettiva europea</span><br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Alla Summer school parteciperanno importanti relatori e dottorandi provenienti da diverse scuole italiane, nonchè phd students stranieri (in particolare da Germania, Spagna e Belgio)<br /></div><br />Di seguito trovate il programma:<br /><br />Siracusa, 29 Giugno – 03 Luglio 2009<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Lunedì 29 giungo 2009</span><br />Mattina<br />Ore 10,30 - Accoglienza partecipanti e docenti e sistemazione<br />Ore 12,00 - Apertura del Corso<br />Dott. Giovanni Pasqua (Direttore Isisc)<br />Prof. Lorenzo Picotti (Segretario Generale - Gruppo italiano A.I.D.P.)<br />Saluti di benvenuto - Programma e metodologia dei lavori.<br />Pomeriggio dalle 16 alle 19<br />I. Area: Diritto penale internazionale: lo Statuto di Roma<br />16-16,45: Prof. Mauro Catenacci (Università Roma Tre):<br />Principi e garanzie sostanziali: il nullum crimen sine lege nello Statuto di Roma;<br />16,45-17,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />17,30-18,15: Prof. Alberto Di Martino (Università di Pisa): La realizzazione plurisoggettiva del crimine internazionale: elaborazioni giurisprudenziali e Statuto di Roma<br />18,15-19: Discussione seminariale su casi e sentenze<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Martedì 30 giugno 2009</span><br />Mattina dalle 9.30 alle 12.30<br />Prosecuzione temi I Area:<br />9,30-10,45: Prof. Anna Maria Maugeri (Università di Catania):<br />La responsabilità da comando nello Statuto della Corte penale internazionale.<br />10,45-11,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />II. Area: Influenza dei diritti fondamentali e della Corte europea dei diritti dell’uomo sul diritto penale nazionale<br />Ore 11,00-11,45: Prof. Giovanni Grasso (Università di Catania)<br />Tutela dei diritti fondamentali e valore vincolante della Convenzione europea quale “fonte interposta” secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana<br />11,45-12,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Pomeriggio dalle 16 alle 19<br />16-16,45: Prof. Giovanni Flora (Università di Firenze)<br />Diritto europeo, limiti dell’intervento punitivo statale e rispetto delle garanzie e libertà fondamentali<br />16,45-17,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />III. Area: Unione europea e diritto penale nazionale<br />17,30- 18,15: Prof. Lorenzo Picotti (Università di Verona)<br />Europeizzazione del diritto penale, tecnica del “doppio testo” e specifici settori di armonizzazione<br />18,15-19: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Interventi programmati:<br />Dr. Roberto Flor (Università di Verona)<br />La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi in prospettiva europea<br />Dr. Ivan Salvadori (Università di Verona)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Mercoledì 1° luglio 2009</span><br />Mattina dalle 9.30 alle 12.30<br />Prosecuzione temi III Area:<br />9,30-10,15: Prof. Adan Nieto Martin (Università di Castilla La Mancha)<br />El papel del TJCE en el derecho penal europeo (Il compito della Corte di Giustizia CE nel diritto penale europeo)<br />10,15-11,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Interventi programmati: Marta Muñoz (Università di Castilla La Mancha):<br />Nullum crimen sine lege parlamentaria en el derecho penal europeo.<br />11,00-11,45: Prof. Luigi Foffani (Università di Modena e Reggio Emilia)<br />Armonizzazione europea e diritto penale societario<br />11,45-12,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Intervento programmato: Manuel Maroto (Università di Castilla La Mancha)<br />La distinción entre público-privado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas<br />Pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19<br />16-16,45: Prof. Rosaria Sicurella (Università di Catania)<br />Obblighi di incriminazione penale e fonti europee<br />16,45-17,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />IV. Area: Diritto comparato: categorie penalistiche e dialogo fra sistemi penali nazionali<br />17,30-18,15: Prof. Sergio Vinciguerra (Università di Torino)<br />Comparazione penale e politica del diritto penale<br />18,15-19,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Giovedì 2 luglio 2009</span><br />Mattina dalle 9.30 alle 12.30<br />Prosecuzione temi IV Area:<br />9,30-10,45: Prof. Alberto Cadoppi (Università di Modena e Reggio Emilia)<br />Comparazione giuridica in ambito penale ed approccio per casi<br />10,45-11,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />11,00-11,45: Prof. Gabriele Fornasari (Università di Trento)<br />Metodo ed acquisizioni della comparazione giuridica in ambito penale<br />11,45-12,30: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19<br />16,00-16,30: Prof. Alfonso Maria Stile (Università di Roma La Sapienza – Presidente Gruppo italiano AIDP)<br />16,30-17,15: Prof. Sergio Vinciguerra (Università di Torino)<br />L’identità proteiforme della pena detentiva;<br />17,15 – 17,45 Discussione seminariale su casi e sentenze<br />17,45 – 18,30: Prof. Vincenzo Militello (Università di Palermo)<br />Il futuro delle convenzione di mutua assistenza giudiziaria in Europa<br />18,30 – 19,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Venerdì 3 luglio 2009</span><br />Mattina dalle 9.30 alle 12.30<br />9,30-10,45: Prof. John Vervaele (Università di Utrecht)<br />I diritti fondamentali nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: il principio pretorio del ne bis in idem secondo la Corte di Giustizia<br />10,45-11,00: Discussione seminariale su casi e sentenze<br />Interventi programmati:<br />(2 dottorandi Università di Utrecht)<br />A seguire Chiusura dei lavori<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-9111467806811370517?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-14637459020766756262009-06-23T01:42:00.000-07:002009-06-23T01:49:12.586-07:00The Construction of Immateriality Practices of Appropriation and the Genealogy of Intellectual Property<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">First Annual ISHTIP Workshop<br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">The Construction of Immateriality</span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Practices of Appropriation and the Genealogy of</span><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Intellectual Property</span><br /></div><br /><div style="text-align: center;">University Bocconi, Milan, 26-27 June 2009<br /></div><br />The first annual workshop of the International Society for the History and Theory of Intellectual Property - ISHTIP will explore the making of intellectual property, or rather the legal and non-legal processes by which individuals and groups are credited with, and rewarded for, the authorship of intangible creations, while others are condemned or penalized for using or claiming such creations as their own.<br />Scholars from across the fields of law, anthropology, the history of science, literary and cultural history, as well as from legal history and theory, will participate.<br /><br />For further information <a style="font-weight: bold;" href="http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Dipartimenti/Studi+Giuridici/Eventi/ISHTIP+2009/Programme/?lang=it">click here</a><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-1463745902076675626?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-6109164034166573692009-06-22T01:19:00.001-07:002009-06-22T01:25:38.988-07:00Internetsperre verabschiedet<div style="text-align: justify;">"Die Internetsperregelung ist vom Bundestag verabschiedet worden. 389 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 128 stimmten dagegen, 18 enthielten sich".<br /></div><br /><a href="http://shar.es/suJj">Internetsperre verabschiedet</a><br /><br />Posted using <a href="http://sharethis.com/">ShareThis</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-610916403416657369?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-64313443957853372802009-06-21T02:26:00.000-07:002009-06-21T02:33:35.095-07:00La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008 sulla Online Durchsuchung dal punto di vista del sostanzialista<div style="text-align: justify; font-family: arial;">Si è concluso ieri, 20 giugno 2009, l'importante incontro Exploring Cyberspace Law 2009.<br />Programmi, fini ed altri dettagli sull'iniziativa sono reperibili <a style="font-weight: bold;" href="http://robertoflor.blogspot.com/2009/06/exploring-cyberspace-law.html">qui</a>.<br />Nell'ambito dell'incontro ho svolto una relazione sul seguente tema:<br /><strong><span style="font-weight: normal;" lang="EN-GB"><span style="font-style: italic;"></span></span></strong><br /><strong><span style="font-weight: normal;" lang="EN-GB"><span style="font-style: italic;">FLOR R., La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008 sulla Online Durchsuchung dal punto di vista del sostanzialista</span></span></strong><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-6431344395785337280?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-81404024746288210602009-06-17T02:50:00.000-07:002009-06-17T07:50:21.375-07:00Phishing misto e attività abusiva di mediazione finanziaria<div style="text-align: justify;">Nel <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">n. 5/2009</span> della <span style="font-style: italic; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">RIVISTA DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA D'AZIENDA</span> è uscita la mia nota redazionale a margine della sentenza del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2008:
<br />
<br /><span style="font-weight: bold;">FLOR R</span>., <meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:officedocumentsettings> <o:relyonvml/> <o:allowpng/> <o:donotrelyoncss/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><i style=""><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-style: italic;font-size:11;" >PHISHING</span></span></i><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;"> “MISTO”, ATTIVITA’ ABUSIVA DI MEDIAZIONE FINANZIARIA E PROFILI PENALI DELL’ATTIVITA’ DEL C.D. <i style=""><span style="font-style: italic;">FINANCIAL MANAGER</span></i>, 111-123.</span></span>
<br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;"></span></span>
<br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;">Di seguito le massime, dello stesso autore:</span></span>
<br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;"></span></span>
<br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;"></span></span><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:officedocumentsettings> <o:relyonvml/> <o:allowpng/> <o:donotrelyoncss/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-variant: small-caps;font-size:11;" >Tribunale di Milano – Giudice per le indagini preliminari – </span></span><span style="font-size:85%;"><span style="font-variant: small-caps;font-size:11;" >Sentenza </span></span>29 <span style="font-variant: small-caps;">ottobre </span>2008 <span style="font-size:85%;"><span style="font-variant: small-caps;font-size:11;" >– n. 8542 – Giudice Luerti<o:p></o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-variant: small-caps;font-size:11;" ><o:p> </o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><b style=""><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:78%;" ><span style="font-weight: bold;font-size:9;" >Phishing – delitti di ricettazione e riciclaggio – reati presupposto: delitti contro la fede pubblica, la riservatezza informatica ed il patrimonio –</span></span></b><i style=""><span style="font-style: italic;"> </span></i><b style=""><span style="font-size:78%;"><span style="font-weight: bold;font-size:9;" >delitto di svolgimento abusivo della attività di mediazione finanziaria</span></span></b><i style=""><span style="font-style: italic;"> </span></i><b style=""><span style="font-size:78%;"><span style="font-weight: bold;font-size:9;" >- Sussistenza dei reati<o:p></o:p></span></span></b></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:78%;" ><span lang="DE" style="font-size:9;">(artt. 494, </span></span><span style="font-size:78%;"><span lang="DE" style="font-size:9;">615 <i style=""><span style="font-style: italic;">ter</span></i>, 640 c.p.; artt. 648 e 648 bis c.p.; artt. </span></span><span style="font-size:78%;"><span style="font-size:9;">106 e 132 D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche<span style="">)<o:p></o:p></span></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><i><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-style: italic;font-size:11;" ><o:p> </o:p></span></span></i></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><i style=""><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-style: italic;font-size:11;" >1. Sono penalmente responsabili coloro che, senza essere concorsi nel reato presupposto, nella piena consapevolezza della provenienza illecita o, comunque, accettandone il rischio, attesa la natura dell’operazione complessivamente richiesta, con proposte di collaborazione <span style=""> </span>in internet, tramite email, contatti in chat o messaggi allocati su pagine web, e la prospettazione di facili guadagni in relazione alla semplice attività richiesta ai cd. </span></span></i><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;">financial manager<i style=""><span style="font-style: italic;">, pongono all’incasso e successivamente trasferiscono somme di denaro, tutte provenienti dai delitti previsti dagli artt. 110, 81, 494, 640, 6 l5 </span></i>ter<i style=""><span style="font-style: italic;"> c.p. (c.d. </span></i>phishing<i style=""><span style="font-style: italic;"> misto) <o:p></o:p></span></i></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><i style=""><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-style: italic;font-size:11;" ><o:p> </o:p></span></span></i></p><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><i style=""><span style=";font-family:Times New Roman;font-size:85%;" ><span style="font-style: italic;font-size:11;" >2. Non sussiste il reato di esercizio abusivo di attività di mediazione finanziaria se questa, comunque qualificata, non sia svolta “nei confronti del pubblico” (</span></span></i><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;">rectius<i style=""><span style="font-style: italic;"> a un numero potenzialmente illimitato di soggetti) o quanto meno si inserisca nel libero mercato, anche se costituito da una cerchia ristretta ma indeterminata di persone e quindi sia necessariamente dotata di caratteri di professionalità ed organizzazione che la rendano idonea a intrattenere un numero indeterminato di rapporti (nel caso di specie gli imputati non hanno offerto servizi a un numero indeterminato di soggetti, ma eseguito singoli trasferimenti commissionati da un terzo e senza connessione tra loro).</span></i></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;">
<br /></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;">Leggi la nota redazionale. <a style="font-weight: bold;" href="http://robertoflor.blogspot.com/2008/04/phishing-misto-attivita-abusiva-di.html">CLICCA QUI</a></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;">
<br /></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 14.2pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">:::::</span>
<br /><span style="font-size:85%;"><span style="font-size:11;"><i style=""><span style="font-style: italic;"><o:p></o:p></span></i></span></span></p> <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-8140402474628821060?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-14546885485650099472009-06-14T07:52:00.001-07:002009-06-14T23:06:29.428-07:00El robo de identidad - The identity theftOn 11 June 2009 I participated, as a speaker, at the symposyum:
<br /><div class="post-body entry-content"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">
<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">EL ROBO DE</span></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">IDENTIDAD:</span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">De la política criminal </span><span style="color:black;"><o:p></o:p>Internacional a la práctica </span><span style="color:black;">
<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">Ciudad Real, 11 de Junio de 2009 <i>
<br /></i></span></p><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="color:black;"><i style="font-weight: bold;">Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha </i><o:p></o:p></span></p>
<br />
<br /><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: justify;" class="Default"><span style="font-size:100%;"><span style="">El denominado “robo de identidad” constituye una conducta delictiva que ha irrumpido en el debate de la política criminal internacional. La UE, el Consejo de Europa, siguiendo el impulso de Naciones Unidas, están considerando la necesidad de elaborar instrumentos internacionales que permitan abordar globalmente una forma de criminalidad que origina importantes perjuicios económicos, pero que también sirve para la comisión de otros delitos y altera el funcionamiento de instrumentos económicos como el comercio o la banca electrónica o los medios de pago. <o:p></o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="Default"><span style="font-size:100%;"><span style="">La Sociedad Internacional de Derecho Penal, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto de Derecho penal europeo e internacional y la Fiscalía General del Estado vienen desarrollando un proyecto de investigación sobre el robo de identidad cuya finalidad es analizar, coordinadamente con los trabajos desarrollados por el UNDOC, los problemas de prevención, de protección a las víctimas y de adecuación de los actuales tipos penales existentes a la realidad del robo de identidad en España e Iberoamérica. El ISPAC que reúne a las asociaciones asesoras de Naciones Unidas acogió esta investigación dentro de su programa general. <o:p></o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><span style="">La Jornada que ahora se presenta forma parte de este programa y continúa la desarrollada el pasado mes de diciembre en la Agencia de Protección de Datos. Su objetivo es presentar el estado actual de los trabajos de los diversos organismos internacionales en esta materia, reflexionar acerca de la necesidad de introducir nuevos tipos penales y analizar la praxis jurisprudencial más reciente. La jornada abordará igualmente los aspectos preventivos a través de la participación de representantes de empresas especialmente afectadas por el robo de identidad.</span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<br /><span style="font-size:100%;"><span style=""></span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><span style="">Programm</span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><span style="color:black;">Inauguración </span></b></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">LUIS ARROYO ZAPATERO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Penal. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARD MARTÍNEZ </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Coordinador del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span lang="EN-GB" style="color:black;">9.30 - 10.30 </span></b><span lang="EN-GB" style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span lang="EN-GB" style="color:black;">The challenge of developing effective strategies to prevent and control identity-related crime: National and international perspectives<i>. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">DEMOSTENES CHRYSSIKOS</span></b><span style="color:black;">, <i>Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">¿Pánico moral?: análisis críticos de la construcción político-criminal del robo de identidad. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">MARTA MUÑOZ DE MORALES </span></b><span style="color:black;">Y <b>MANUEL MAROTO</b>, <i>Investigadores del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. UCLM. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">11.00 - 14.00 </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">Modera: </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JESÚS CABALLERO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Fiscal Jefe de la AP de Ciudad Real. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El robo de identidad: ¿una figura necesaria? <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARDO MATA Y MARTÍN</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Valladolid. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El robo de identidad: aproximación a una nueva figura delictiva <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ALFONSO GALÁN</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Pablo de Olavide </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El fraude mediante tarjetas de crédito: ¿prevenir o sancionar? <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ADÁN NIETO</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal, UCLM. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="color:black;"></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span><b><span style="color:black;">El robo de identidad: ¿necesidad de un nuevo tipo penal?</span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">El robo de identidad como problema de política criminal internacional </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="page-break-before: always;"><b><span style="color:black;">16.00 - 18.00 </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">Modera: </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">LUÍS ARROYO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho penal </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Las formas de aparición del robo de identidad y su tratamiento por la jurisprudencia <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">FRANCISCO HERNÁNDEZ</span></b><span style="color:black;">, <i>Fiscal, Servicio de Criminalidad Informátia </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Phising y delincuencia informática <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">OSCAR MORALES</span></b><span style="color:black;">, <i>Abogado, profesor titular de Derecho Penal. Universidad Rovira e Virgili. Tarragona. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">La seguridad informática <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">EDUARDO FERNANDEZ-MEDINA</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos, UCLM, Grupo Alarcos de Seguridad Informática. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">
<br /></span></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">18.30 - 20.00
<br /></span></b></p><p class="MsoNormal" style=""><span style="font-weight: bold;">MESA REDONDA</span>
<br /><b><span style="color:black;"></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">
<br /></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ROBERTO FLOR</span></b></p><p class="MsoNormal" style="">New technologies, Identity related fraud, identity theft and criminal law, in european and international perspective
<br /><b><span style="color:black;"> </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Universidad de Verona <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARDO CHAMORRO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Chamorro Consultores. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">FERNANDO HERNANDO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Fundación Cultural del Banco de Santander. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JAVIER JARAUTA </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Director División Consultoría, Grupo SIA <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JOSÉ LUIS PINEDO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Signe. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ANA POVEDA </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Fundación Cultural del Banco de Santander. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">IVÁN SALVADORI </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Universidad de Verona. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p>For further information <a style="font-weight: bold;" href="http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/MIEMBROS/ADAN/MIEMBROS">click here</a> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-1454688548565009947?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-17406801075379789602009-06-14T06:19:00.000-07:002009-06-14T06:22:16.204-07:00Exploring Cyberspace Law<div style="text-align: center;">I giuristi informatici italiani<br />presentano<br />ECL 2009<br /><span style="font-weight: bold;">Exploring Cyberspace Law</span><br />Il futuro dell’informatica giuridica e del diritto delle nuove tecnologie in Italia:<br />prospettive de jure condendo e ipotesi collettiva di una “ricostruzione” normativa<br />Conferenza nazionale di beneficenza a favore degli studenti abruzzesi<br />e per la connettività della “casa dello studente”<br />19 – 20 giugno 2009<br />Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara<br />Viale Pindaro, 42 – Pescara<br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Il progetto benefico<br />Le scosse che nei mesi scorsi hanno lacerato il territorio abruzzese e l’animo dei suoi abitanti hanno costituito il primo terremoto italiano dell’“era digitale”; accanto a danni ingenti a persone e cose, ancora visibili e destinati a rimanere per sempre, anche dopo la ricostruzione, ben vivi e indelebili nell’animo della gente del posto, si sono visti professionisti e studenti scollegati dalla rete o danneggiati dalla perdita, tra le macerie, dei loro dati e ricordi – filmati, immagini, documenti – che erano custoditi su supporti di memoria digitali.<br /><br />Nella nostra professionalità di giuristi informatici, consapevoli che altre sono le priorità del dolore in tragedie simili, abbiamo voluto dare egualmente un piccolo contributo, apparentemente futile ma motivato e sentito, riunendo in Abruzzo, in una grande conferenza nazionale, in segno di affetto verso quella Regione e i suoi abitanti, i più importanti giuristi informatici italiani, con particolare attenzione alle nuove generazioni di studiosi. Lo scopo è quello di avviare una “ricostruzione” normativa della materia e, soprattutto, di alimentare con ulteriori fondi il conto corrente dell’Università degli Studi dell’Aquila da utilizzarsi per l’acquisto di netbook e di attrezzature di rete che possano aiutare gli studenti in loco - compresi quelli che popoleranno di nuovo la “casa dello studente” andata distrutta - a riprendere la loro “vita telematica”, in prossimità degli esami di maturità e delle sessioni di appello estive e autunnali.<br /><br />A tal fine, nei giorni 19 e 20 giugno 2009 le spaziose e accoglienti aule dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ospiteranno decine di giuristi informatici, tecnici, investigatori, magistrati, avvocati e agenti delle Forze dell’Ordine giunti da ogni Regione per illustrare lo stato dell’arte dell’informatica giuridica, del diritto delle nuove tecnologie, della computer forensics e delle investigazioni digitali in Italia. Accanto a sessioni di studio all’avanguardia su temi quali la privacy, la sicurezza, il diritto d’autore, i computer crimes, l’informatica nel settore pubblico e le tecnologie ad uso del professionista del diritto, vi saranno seminari in laboratorio e incontri tematici più strettamente correlati alla tragedia che ha colpito l’Abruzzo e volti ad illustrare le modalità migliori per il recupero dei dati e dei supporti danneggiati, i rapporti tra i diritti umani e la tecnologia, l’importanza dell’informatica nelle situazioni di crisi e di emergenza. Il percorso formativo si sdoppierà in due sessioni parallele di tre mezze giornate cadauna: una serie di sessioni è pensata per i professionisti di formazione o interessi civilistici e pubblicistici, un’altra è dedicata a coloro che sono più interessati agli argomenti penalistici e investigativi.<br />La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito http://donaunnetbook.org . Nel caso l’iscritto volesse contribuire congiuntamente ai giuristi informatici alla ricostruzione dei laboratori e dei locali dell’Università e alla connettività della Casa dello Studente e supportare l’evento, si domanda un bonifico di almeno Euro 50 per partecipante da effettuarsi sul seguente conto: Nome del conto: Università degli Studi dell’Aquila - IBAN: IT 80 T 03002 03601 000400240569 - Codice swift: BROMITR1A20 con la seguente causale: “contributo giuristi informatici italiani per ricostruzione informatica”. Una volta effettuato il versamento, si prega di comunicarlo all’organizzazione dell’evento ( g.ziccardi@tin.it ).<br /><br />La conferenza è stata organizzata con modalità che consentano di accreditare sul conto corrente dell’Università l’intera somma generata dalle donazioni e dai versamenti. Nessun Relatore ha preteso un gettone di presenza né rimborsi spese e, anzi, tutti hanno contribuito personalmente con versamenti sul conto corrente de quo. A tutti loro va, naturalmente, in primis, un ringraziamento particolare.<br />Andrea Monti e Giovanni Ziccardi<br />PROGRAMMA<br />PRIMA GIORNATA<br />VENERDI’ 19 GIUGNO 2009<br />MATTINA<br />Percorso privatistico-pubblicistico (sala azzurra)<br />9:00 – 9:30 Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Chiar.mo Prof. Franco Cuccurullo, e presentazione della ECL 2009, Avv. Andrea Monti (Pescara).<br />9:30 – 13:00 PRIMA SESSIONE DI STUDIO: INFORMATICA, INTERNET E PROFESSIONISTA DEL DIRITTO. (1) Lo studio professionale “digitale” e “dematerializzato”: la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva dei documenti. (2) L’avvento del Web 2.0: vantaggi, rischi, risorse e opportunità per il professionista. (3) L’attenzione alla deontologia nell’era di Internet: il professionista e i suoi rapporti con gli investigatori privati. (4) L’organizzazione informatica e telematica e il marketing dello studio legale. (5) Gli strumenti d’immediata utilità per l’“avvocato digitale” e la ricerca dei dati. (6) Il processo civile telematico, i suoi flussi e le problematiche pratiche.<br />Coordinano: Avv. Daniele Coliva (Bologna) e Avv. Massimo Melica (Milano). Discutono: Avv. Ernesto Belisario (Roma); Avv. Giuseppe Campanelli (Roma); Avv. Michele Gorga (Salerno); Avv. Andrea Lisi (Lecce); Dott. Alessandro Rodolfi (Parma); Avv. Giovanna Stumpo (Milano); Diego Zanga (Bergamo).<br />Percorso penalistico-investigativo e diritti di libertà (sala rossa)<br />9:00 – 9:30 Saluti del Sig. Procuratore della Repubblica di Pescara, Cons. Dott. Nicola Trifuoggi, e presentazione della ECL 2009, Prof. Avv. Giovanni Ziccardi (Milano)<br />9:30 – 13:00 PRIMA SESSIONE DI STUDIO: I CRIMINI INFORMATICI. (1) Lo stato della criminalità informatica e le recenti riforme normative: il quadro giuridico italiano a oltre 15 anni dalla prima legislazione sui computer crimes e lo status attuale alla luce delle riforme del 2008 e del 2009. (2) Criminalità informatica e problematiche investigative tra crimini e frodi. (3) I provvedimenti cautelari reali in materia di indagini informatiche alla luce della L. 48/2008. (4) I delitti informatici e le responsabilità delle persone giuridiche. (5) Violenza privata e sessuale online, il cyberstalking e i social network, profili sostanziali e processuali alla luce del nuovo decreto sicurezza e ipotesi di stalking in ambiente virtuale.<br />Coordinano: Avv. Paolo Galdieri (Roma) e Avv. Prof. Luca Lupària (Milano – Teramo). Discutono: Avv. Stefano Aterno (Roma); Cons. Dott. Gianluca Braghò (Milano); Dott.ssa Eleonora Colombo (Como); Cons. Dott. Giuseppe Corasaniti (Roma); Avv. Marco Cuniberti (Mondovì); Avv. David D’Agostini (Udine); Dott. Antonio D’Onofrio (Roma); Avv. Giovanni Battista Gallus (Cagliari); Avv. Mario Ianulardo (Salerno); Avv. Francesco Paolo Micozzi (Cagliari); Avv. Gianluca Pomante (Teramo); Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito (Roma).<br />POMERIGGIO<br />Percorso privatistico-pubblicistico (sala azzurra)<br /><br />15:00 – 18:30<br />SECONDA SESSIONE DI STUDIO: PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA.<br />(1) Privacy e sicurezza nell’età dell’informazione.<br />(2) Il diritto all’oblio nell’era tecnologica.<br />(3) Privacy e sanità.<br />(4) Privacy e Facebook.<br />(5) Privacy e disabilità.<br />(6) Il rapporto tra il diritto alla privacy e il diritto all’informazione.<br />(7) L’insostenibile incoerenza e incongruenza delle semplificazioni normative.<br />(8) Privacy, disciplinari e controllo dei lavoratori.<br /><br />Coordinano: Avv. Luca M. De Grazia (Frosinone) e Prof. Corrado Giustozzi (Roma) Discutono: Avv. Antonino Attanasio (Cesena); Dott. Eric Falzone (Padova); Avv. Antonio Florio (Teramo); Avv. Patrizio Galeotti (Bari); Dott. Cesare Gallotti (Milano); Avv. Luca Giacopuzzi (Verona); Avv. Monica Gobbato (Milano); Avv. Alessandro Lazari (Lecce); Avv. Laura Lecchi (Bologna); Avv. Sergio Niger (Bologna); Avv. Fabio Tommasi (Lecce).<br />Percorso penalistico-investigativo e diritti di libertà (sala rossa)<br />15:00 – 18:30<br />SECONDA SESSIONE DI STUDIO: COMPUTER FORENSICS E INVESTIGAZIONI DIGITALI:<br />(1) Computer forensics e investigazioni digitali.<br />(2) Le recenti riforme in tema di acquisizione della prova digitale.<br />(3) Ripetibilità e irripetibilità delle operazioni di computer forensics.<br />(4) La forensics su iPhone, palmari e telefoni cellulari.<br />(5) Casistica.<br />(6) Sull’importanza ed i problemi dell’estrazione ed analisi di reperti forensi da dispositivi mobili. (7) La dichiarazione di inutilizzabilità di fonti di prova raccolte in modalità non conformi al dettato normativo.<br /><br />Coordinano: Dott. Gerardo Costabile (Roma) e Avv. Pierluigi Perri (Milano) Discutono: Avv. Marcello Bergonzi Perrone (Voghera); Dott. Donato Caccavella (Bologna); Dott. Francesco Cajani (Milano); Dott.ssa Clara Maria Colombini (Milano); Dott. Mattia Epifani (Genova); Dott. Matteo Flora (Milano); Davide Gabrini (Pavia); Avv. Giuseppe Nicosia (Grosseto); Dott.ssa Cristina Pagetti (Pavia); Dott. Giancarlo Turati (Brescia); Ing. Stefano Zanero (Milano); Dott. Alessandro Distefano (Roma).<br /><br />SECONDA GIORNATA<br />SABATO 20 GIUGNO 2009<br />MATTINA<br />Percorso privatistico-pubblicistico (sala azzurra)<br />9:30 – 13:00<br />TERZA SESSIONE DI STUDIO: INTERNET E SETTORE PUBBLICO.<br />(1) Informatica, settore pubblico e diritto amministrativo elettronico.<br />(2) La posta elettronica certificata e la firma digitale.<br />(3) Atto di nascita e firma digitale.<br />(4) Il processo di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione.<br />(5) Open Source Software e Pubblica Amministrazione tra diritto d’autore, appalti pubblici e diritto dei contratti: la European Union Public Licence (EUPL), vers. 1.1.<br />(6) Il disegno di legge n. 1082 e la rivoluzione dell’amministrazione digitale italiana.<br />(7) La gestione delle controversie nell’information society.<br />(8) Informazione pubblica e diritto all’accesso.<br />(9) Il diritto amministrativo elettronico dopo il CAD e il progetto di legge regionale siciliana sulla semplificazione e la digitalizzazione della PA.<br />(10) Internet: la diffusione non accademica della cultura e la formazione dell’opinione pubblica.<br /><br />Coordinano: Prof. Cesare Maioli (Bologna) e Prof. Antonio Cilli (Pescara). Discutono: Avv. Fabio Bravo (Bologna); Avv. Andrea Buti (Camerino); Avv. Barbara Coccagna (Teramo); Avv. Pietro Maria di Giovanni (Pescara); Dott. Fabio di Resta; Dott.ssa. Elena Falletti (Milano); Avv. Salvatore Frattallone (Padova); Avv. Carmelo Giurdanella (Catania); Avv. Elio Guarnaccia (Catania); Dott. Michele Iaselli (Napoli); Avv. Prof. Angelo Giuseppe Orofino (Bari); Dott. Giorgio Pedrazzi (Brescia); Dott. Massimo Penco (Terni); Prof. Francesco Romeo (Pescara).<br />Percorso penalistico-investigativo e diritti di libertà (sala rossa)<br />9:30 – 13:00<br />TERZA SESSIONE DI STUDIO: INTERNET, CREATIVITA’ E DIRITTI DI LIBERTA’<br />(1) Libertà dei contenuti, della cultura e di stampa e Internet in Italia.<br />(2) Informatica e diritti umani.<br />(3) Il mondo dei Blog e del social networking e i rapporti col diritto.<br />(4) Le recenti proposte normative in tema di Internet e comunicazioni.<br />(5) Internet come veicolo dell’eredità umana.<br />(6) Gli user generated content e le problematiche giuridiche correlate.<br /><br />Coordinano: Prof. Giovanni Sartor (Bologna) e Avv. Guido Scorza (Roma).<br />Discutono: Avv. Adriana Augenti (Bari); Avv. Deborah De Angelis (Roma); Avv. Matteo Giacomo Jori (Milano); Avv. Daniele Minotti (Genova); Dott. Ermanno Pandoli (Roma); Avv. Marco Pierani (Milano); Avv. Maria Morena Ragone (Bari); Avv. Prof. Giovanni Maria Riccio (Roma); Avv. Marco Scialdone (Roma); Avv. Giorgio Spedicato (Bologna); Avv. Mario Tocci (Cosenza).<br /><br />Lab Tecnici paralleli<br />LABORATORIO N. 1<br />VENERDI’ 19 GIUGNO, h. 14.30<br />Voip ed investigazioni digitali (2 ORE)<br /><br />• Ing. Antonio Mauro<br />a) Cattura e ricostruzione traffico VoIP verso Cellulare, Rete Fissa, Wi-Fi<br />b) Cattura e ricostruzione traffico chat<br />LiveCd e computer forensics (1 ora)<br />• Dott. Alessio Pennasilico<br />Livecd DEFT e indagini su furto di informazioni (1 ora)<br />• Dott. Stefano Fratepietro<br />LABORATORIO N. 2<br /><br />SABATO 20 GIUGNO, h. 9:30<br />Data recovery – il recupero dei ricordi digitali sotto le macerie<br />(in collaborazione con IISFA – www.iisfa.it) - 4 ore<br /><br />• Ing. Litiano Piccin<br />• Massimiliano Graziani<br />• Lorenzo Dina<br />• Prof. Antonio Cilli<br /><br />Modalità e tecniche di recupero dei file da smart card, hard disk e altri media. I tecnici dell’IISFA raccoglieranno alcuni supporti forniti da persone che li hanno raccolti sotto le macerie per tentare, appena possibile, il recupero in forma gratuita.<br /><br />Hanno annunciato la loro presenza in sala i due giorni del convegno per contribuire alla discussione – o hanno manifestato il loro supporto “virtuale” a distanza – anche i seguenti giuristi e informatici:<br /><br />Prof. Sebastiano Battiato; Avv. Giulia Ballero; Dott.ssa Silvia Bisi; Avv. Stefano Bogini; Dott. Simone Bonavita; Dott. Alessandro Borra; Avv. Alfonso Buccini; Ing. Marco A. Calamari; Avv. Maria Luisa Menozzi Cantele; Dr.ssa Maria Concetta De Vivo; Dott. Alfonso Contaldo; Dott. Yuri Corio; Prof. Marco Cremonini; Avv. Lorenza Croce; Avv. Claudia Del Re; Avv. Maria Miranda Ferraro; Dott. Roberto Galasso; Avv. Michele Gorga; Dott. Giuseppe Lodeserto; Dott. Piero Manna; Dott. Raja Marazzini; Avv. Michele Martoni; Avv. Prof. Giuseppe Mazziotti; Prof. Gianluigi Me; Avv. Marco Mecacci; Avv. Juri Monducci; Dr.ssa Fulvia Mormiro; Dott. Lorenzo Morresi; Dott. Leonardo Musumeci; Avv. Maria Notaristefano; Dott. Silvano Ongetta; Prof. Francesca Panuccio Dattola; Avv. Maurizio Reale; Dott.ssa Sandra Reggio; Avv. Fabrizio Sigillò; Dott. Andrea Silvia; Avv. Rossella Spada; Avv. Adriano Sponzilli; Dott. Remo Tabanelli; Dott. Riccardo Tani; Avv. Enrico Tortolani; Dott. Guglielmo Troiano; Avv. Amneris Tursi; Avv. Antonio Villovich; Dott. Luca Violino; Dott. Valentin Vitkov; Avv. Francesca Zanasi; Avv. Eugenia Ziccardi.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-1740680107537978960?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-58022342104437422442009-06-14T02:45:00.000-07:002009-06-14T06:19:23.343-07:00El robo de identidad - The identity theftOn 11 June 2009 I participated, as a speaker, at the symposyum:
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><title>EL ROBO DE IDENTIDAD </title><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">
<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">EL ROBO DEIDENTIDAD:</span></p><div style="text-align: center;"> </div><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">De la política criminal </span><span style="color:black;"><o:p></o:p>Internacional a la práctica </span><span style="color:black;">
<br /></span></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color:black;">Ciudad Real, 11 de Junio de 2009 <i>
<br /></i></span></p><p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="color:black;"><i style="font-weight: bold;">Rectorado de la Universidad de Castilla - La Mancha </i><o:p></o:p></span></p>
<br />
<br /><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><title>EL ROBO DE IDENTIDAD </title><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: justify;" class="Default"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:11;">El denominado “robo de identidad” constituye una conducta delictiva que ha irrumpido en el debate de la política criminal internacional. La UE, el Consejo de Europa, siguiendo el impulso de Naciones Unidas, están considerando la necesidad de elaborar instrumentos internacionales que permitan abordar globalmente una forma de criminalidad que origina importantes perjuicios económicos, pero que también sirve para la comisión de otros delitos y altera el funcionamiento de instrumentos económicos como el comercio o la banca electrónica o los medios de pago. <o:p></o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="Default"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:11;">La Sociedad Internacional de Derecho Penal, conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto de Derecho penal europeo e internacional y la Fiscalía General del Estado vienen desarrollando un proyecto de investigación sobre el robo de identidad cuya finalidad es analizar, coordinadamente con los trabajos desarrollados por el UNDOC, los problemas de prevención, de protección a las víctimas y de adecuación de los actuales tipos penales existentes a la realidad del robo de identidad en España e Iberoamérica. El ISPAC que reúne a las asociaciones asesoras de Naciones Unidas acogió esta investigación dentro de su programa general. <o:p></o:p></span></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:11;">La Jornada que ahora se presenta forma parte de este programa y continúa la desarrollada el pasado mes de diciembre en la Agencia de Protección de Datos. Su objetivo es presentar el estado actual de los trabajos de los diversos organismos internacionales en esta materia, reflexionar acerca de la necesidad de introducir nuevos tipos penales y analizar la praxis jurisprudencial más reciente. La jornada abordará igualmente los aspectos preventivos a través de la participación de representantes de empresas especialmente afectadas por el robo de identidad.</span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal">
<br /><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:11;"></span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:11;">Programm</span></span></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><span style="color:black;">Inauguración </span></b></p><p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><title>EL ROBO DE IDENTIDAD </title><!--[if gte mso 9]><xml> <o:documentproperties> <o:author>anieto</o:Author> <o:version>11.5606</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">LUIS ARROYO ZAPATERO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho Penal. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARD MARTÍNEZ </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Coordinador del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span lang="EN-GB" style="color:black;">9.30 - 10.30 </span></b><span lang="EN-GB" style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span lang="EN-GB" style="color:black;">The challenge of developing effective strategies to prevent and control identity-related crime: National and international perspectives<i>. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">DEMOSTENES CHRYSSIKOS</span></b><span style="color:black;">, <i>Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">¿Pánico moral?: análisis críticos de la construcción político-criminal del robo de identidad. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">MARTA MUÑOZ DE MORALES </span></b><span style="color:black;">Y <b>MANUEL MAROTO</b>, <i>Investigadores del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. UCLM. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">11.00 - 14.00 </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">Modera: </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JESÚS CABALLERO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Fiscal Jefe de la AP de Ciudad Real. </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El robo de identidad: ¿una figura necesaria? <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARDO MATA Y MARTÍN</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Valladolid. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El robo de identidad: aproximación a una nueva figura delictiva <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ALFONSO GALÁN</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Pablo de Olavide </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">El fraude mediante tarjetas de crédito: ¿prevenir o sancionar? <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ADÁN NIETO</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor Titular de Derecho Penal, UCLM. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b><span style="color:black;"></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span><b><span style="color:black;">El robo de identidad: ¿necesidad de un nuevo tipo penal?</span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">El robo de identidad como problema de política criminal internacional </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="page-break-before: always;"><b><span style="color:black;">16.00 - 18.00 </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">Modera: </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">LUÍS ARROYO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><i><span style="color:black;">Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho penal </span></i><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Las formas de aparición del robo de identidad y su tratamiento por la jurisprudencia <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">FRANCISCO HERNÁNDEZ</span></b><span style="color:black;">, <i>Fiscal, Servicio de Criminalidad Informátia </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Phising y delincuencia informática <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">OSCAR MORALES</span></b><span style="color:black;">, <i>Abogado, profesor titular de Derecho Penal. Universidad Rovira e Virgili. Tarragona. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">La seguridad informática <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">EDUARDO FERNANDEZ-MEDINA</span></b><span style="color:black;">, <i>Profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos, UCLM, Grupo Alarcos de Seguridad Informática. </i><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">
<br /></span></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">18.30 - 20.00
<br /></span></b></p><p class="MsoNormal" style=""><span style="font-weight: bold;">MESA REDONDA</span>
<br /><b><span style="color:black;"></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">
<br /></span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ROBERTO FLOR</span></b></p><p class="MsoNormal" style="">New technologies, Identity related fraud, identity theft and criminal law, in european and international perspective
<br /><b><span style="color:black;"> </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Universidad de Verona <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">RICARDO CHAMORRO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Chamorro Consultores. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">FERNANDO HERNANDO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Fundación Cultural del Banco de Santander. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JAVIER JARAUTA </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Director División Consultoría, Grupo SIA <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">JOSÉ LUIS PINEDO </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Signe. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">ANA POVEDA </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Fundación Cultural del Banco de Santander. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><b><span style="color:black;">IVÁN SALVADORI </span></b><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;">Universidad de Verona. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="color:black;"><o:p> </o:p></span></p>For further information <a style="font-weight: bold;" href="http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/MIEMBROS/ADAN/MIEMBROS">click here</a>
<br /><p></p>
<br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5802234210443742244?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-29080033935881150932009-06-05T03:22:00.001-07:002009-06-05T05:24:36.141-07:00THIRD TRANSATLANTIC INTELLECTUAL PROPERTY SUMMER ACADEMY<div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;">I received from Prof. Roberto Caso and dr. Paolo Guarda, of the University of Trento, the information about an important symposium. I'm glad to disseminate it.</span><br /><br />Ricevo dal Prof. Roberto Caso e dal dr. Paolo Guarda, dell'Università di Trento, la seguente segnalazione relativa da un'importante iniziativa, che ho il piacere di postare sul blog.<br /></div><div style="text-align: justify;">Il testo in italiano segue quello in inglese.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153); font-style: italic;">THE UNIVERSITY OF TRENTO ANNOUNCES THE THIRD TRANSATLANTIC IP SUMMER ACADEMY</span><br /><br />University of Trento, Trento, June 15-19, 2009<br />Bocconi University, Milan, June 22-23, 2009<br />Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, June 25-26, 2009<br /><br />The University of Trento is pleased to announce that Registrations for the Third Transatlantic Intellectual Property Summer Academy are now open.<br /><br />Further to the success of the previous two editions, the 2009 edition is organized by the University of Trento, jointly with Bocconi University and Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa, where will be held respectively each of the three Teaching Modules.<br /><br />Focus in the 2009 Edition will be on IP in Fundamental Research, including in the context of Research conducted in collaboration between various stakeholders from scientific circles: Universities, Public Research Organizations, Private Companies.<br /><br />The Program is in English. Thanks to lectures held by leading IP scholars and researchers from 10 countries in Europe and from Canada and the USA, participants will have a broad perspective on main IP issues, especially at an international, European and comparative levels. An horizontal and dynamic teaching system, will give the participants skills in all the aspects of IP: IP law, IP economics, IP business and IP operational practicalities, at an international level.<br /><br />This year again our course will be organized with the support of the European Patent Office (EPO) and of several European and American Universities.<br /><br />For further information and registration forms, please visit:<br /><a href="http://www.jus.unitn.it/tipsa/home.html" target="_blank">http://www.jus.unitn.it/tipsa/home.html</a><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(0, 0, 153);">L'UNIVERSITÀ DI TRENTO ANNUNCIA LA TERZA IP SUMMER ACADEMY TRANSATLANTICA</span><br /><br />Università di Trento, Trento, 15-19 Giugno 2009<br />Università Bocconi, Milano, 22-23 Giugno 2009<br />Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 25-26 Giugno 2009<br /><br />Dopo il successo delle precedenti edizioni 2007 e 2008 delle "Transatlantic Intellectual Property Summer Academy", l'Università di Trento è lieta di annunciare che sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Terza Transatlantic Intellectual Property Summer Academy.<br /><br />Quest'anno l'evento è organizzato dall''Università di Trento, l'Università Bocconi di Milano e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove si svolgeranno rispettivamente ciascuno dei tre moduli integrati che compongono l'evento.<br /><br />Il corso offrirà una panoramica sulla proprietà intellettuale in ambito internazionale, comunitario e transatlantico, grazie ad una didattica dinamica e ad ampio spettro che permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con tutti gli aspetti della proprietà intellettuale: giuridici, economici, manageriali, scientifici ed ingegneristici. Il team di docenti e ricercatori della Summer Academy ha ultimato un programma completo per l'evento, durante il quale sarà, come nelle precedenti edizioni, sempre a disposizione dei partecipanti per chiarirne eventuali dubbi e per scambiare opinioni.<br /><br />Anche quest'anno la Summer Academy si avvale della cooperazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e di diverse e prestigiose Università Italiane, europee ed americane. Le lezioni saranno tenute in lingua inglese. Il tema di quest'anno verterà sul ruolo centrale e sulle numerose potenzialità che la Proprietà Intellettuale offre per la ricerca fondamentale e di base, ponendo particolare attenzione al sistema dei brevetti ed ai diritti di proprietà intellettuale nelle cooperazioni per la ricerca scientifica.<br /><br />Tutte le informazioni aggiornate ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul Sito: <a href="http://www.jus.unitn.it/tipsa/home.html" target="_blank">http://www.jus.unitn.it/tipsa/home.html</a>"<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-2908003393588115093?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-54838099326106393862009-06-04T01:30:00.000-07:002009-06-05T05:25:03.237-07:00Permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico, violazione del segreto d'ufficio e concorso nel reato da parte dell'extraneus<p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">"</span><span style="font-style: italic;font-size:100%;" >Il funzionario della cancelleria del tribunale non commette il reato di accesso abusivo a sistemi informatici se si avvale, a fini illeciti, delle proprie credenziali di autenticazione</span><span style="font-size:100%;"> </span><span style="font-size:100%;"><span style="font-style: italic;">per introdursi nel Re.Ge</span>. <span style="font-style: italic;">Tale soggetto potrà rispondere di altri illeciti se acquisisce notizie riservate per indebitamente rivelarle a terzi</span>".<br /></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><br /></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">E' uscito nella rivista </span><span style="font-weight: bold;font-size:100%;" >Cassazione Penale, fasc. 4, 2009</span><span style="font-size:100%;"> (1502-1525), un mio contributo dal titolo:<b><br /></b></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><b><br /></b></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><b>Flor R., </b></span><span style="font-style: italic;font-size:100%;" >Permanenza non autorizzata in un sistema informatico o telematico, violazione del segreto d'ufficio e concorso nel reato da parte dell'extraneus</span><span style="font-size:100%;">, in </span><span style="font-style: italic;font-size:100%;" >Cass. pen.</span><span style="font-size:100%;">, 2009, 4 (1502 e ss.).</span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;"><br /></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Si tratta di un ampio commento alla sentenza della </span><span style="font-weight: bold;font-size:100%;" >Corte di Cassazione, sez. V., 29 maggio 2008, n. 26797</span><span style="font-size:100%;">, che ha portato ad alcune riflessioni sulle scelte politico criminali effettuate dal legislatore italiano con la L. n. 48/2008, di ratifica della Convenzione </span><span style="font-style: italic;font-size:100%;" >Cybercrime</span><span style="font-size:100%;">.</span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Non solo. Sono stati affrontati, infatti, altri profili problematici, quali quelli legati alla configurabilità del reato di cui all'art. </span><span style="font-weight: bold;font-size:100%;" >326 c.p.</span><span style="font-size:100%;"> ed al concorso dell'extraneus nel reato, nonchè quelli attinenti ai rapporti con la fattispecie di cui all'art. </span><span style="font-weight: bold;font-size:100%;" >615 ter c.p.</span><span style="font-size:100%;">, aggravata.</span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Le osservazioni conclusive evidenziano, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza verso i c.d. "modelli protocollari", attribuendo rilevanza alle regole organizzative interne.</span><br /></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5483809932610639386?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-35637443974218857412009-05-28T08:01:00.000-07:002009-06-05T05:25:23.243-07:00Investigazioni difensive ed accesso a luoghi privati<div style="text-align: justify;">Investigazioni difensive ed accesso a luoghi privati. Un'interessante sentenza del Tribunale di Napoli (il testo è stato reperito attraverso www.penale.it)<br /><br />Il G.I.P. dr. Luigi Giordano</div><div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>Letta l’istanza del difensore di ***** ****** ******, in atti gen.to, indagato per i delitti di cui agli artt. 110 e 575 e 577 n. 4 c.p. e art. 110 3 628, co. 3, c.p.p. pervenuta a questo ufficio in data 24 aprile 2009;<div style="text-align: justify;"> </div><b> </b><div style="text-align: justify;"> </div><b>OSSERVA</b><div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>1.</b> La difesa di***** ****** ****** ha chiesto di essere autorizzata ad accedere, unitamente ai suoi consulenti, ai luoghi in cui sono maturati i fatti ascritti all’indagato, allo stato sottoposti a sequestro, <i>“al fine di effettuare una <b>completa ricognizione degli stessi per una completa estrinsecazione del diritto di difesa</b>”</i>. A sostegno della richiesta il difensore ha prospettato che sussisterebbe <i>“ l’improrogabile necessità di procedere ad immediate dettagliate indagini biologiche con i relativi accertamenti tecnici …”</i>.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>2.0.</b> Una delle scelte di fondo che caratterizzava il codice di procedura penale era rappresentata della presunzione di <i>“completezza”</i> delle indagini preliminari sancito dagli art. 326 e 358 c.p.p. Tali norme, nel disciplinare a carico del Pubblico Ministero anche l’onere delle investigazioni a favore dell’imputato, sancivano il monopolio di quest’ultimo dell’attività investigativa. In tale contesto, il margine operativo per l’attività di indagine della difesa era molto risicato. L’art. 38 disp. att. c.p.p., infatti, consentiva ai difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, di svolgere investigazioni per ricercare e per individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che potevano dare informazioni, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati. Si riteneva, peraltro, che l’attività difensiva di raccolta di elementi probatori fosse limitata alla sola fase delle indagini preliminari e che potesse essere rivolta esclusivamente a provocare una decisione del giudice per le indagini preliminari.<div style="text-align: justify;"> </div>Non mancava qualche arresto giurisprudenziale più incline a valorizzare gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.p. Si sosteneva, in questa prospettiva, che il giudice ha il dovere di prendere in considerazione nel momento della decisione gli atti formati da un indagato che ha esercitato una facoltà riconosciutagli dall’ordinamento.<div style="text-align: justify;"> </div>Anche questi orientamenti più favorevoli ad attribuire ai risultati delle indagini difensive una valenza analoga a quelli delle investigazioni del Pubblico Ministero o della polizia giudiziaria, tuttavia, avvertivano che gli elementi forniti dalla difesa erano comunque circondati da una minore garanzia di veridicità quanto meno perché soggetti ad una diversa disciplina di acquisizione rispetto agli atti formati dagli organi pubblici.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>2.1.</b> Con la legge del 7 dicembre 2000, n. 397, recante <i>“Disposizioni in materia di indagini difensive”</i>, il legislatore ha voluto riconoscere alla difesa uno spazio investigativo nel procedimento penale, in modo da attuare i principi della parità e del contraddittorio tra le parti e da realizzare il c.d. <i>“giusto processo”</i> del novellato art. 111 Cost.<div style="text-align: justify;"> </div>L’art. 327 <i>bis</i> c.p., inserito nel capo riguardante le indagini preliminari, è la norma cardine perché attribuisce al difensore il <u>potere di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova in favore del proprio assistito</u>, in ogni stato e grado del procedimento ovvero in sede di esecuzione, e che le attività possono essere svolte anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati, di sostituti o di consulenti tecnici incaricati.<div style="text-align: justify;"> </div>Le innovazioni procedurali più significative - il nucleo centrale della riforma - sono contenute nell’art. 11 della legge n. 397/2000 che – nell’ambito del Libro V del codice di rito dedicato alle indagini preliminari ed all’udienza preliminare - ha previsto il nuovo Titolo VI - <i>bis</i>, il cui oggetto sono, appunto, le <i>“Investigazioni difensive”</i>.<div style="text-align: justify;"> </div>Dalla lettura del complesso degli artt. dal 391 <i>bis</i> – al 391 <i>decies</i> c.p.p. contenuti nel nuovo titolo VI <i>bis</i>, in estrema sintesi, emerge che il difensore dispone di tre poteri:<div style="text-align: justify;"> </div>1) quello di conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa;<div style="text-align: justify;"> </div>2) quello di richiedere documenti in possesso della Pubblica Amministrazione;<div style="text-align: justify;"> </div>3) quello di accedere ai luoghi anche privati o non aperti al pubblico, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.<div style="text-align: justify;"> </div>Queste norme mirano a dare concretezza al diritto di difesa che è stato inteso come <i>“diritto di difendersi provando”</i> o, meglio <i>“diritto di difendersi cercando” </i>ed implicano un delicato bilanciamento con altri principi costituzionali come la libertà del domicilio. <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>2.2.</b> L’accesso ai luoghi privati, più in particolare, è regolato dagli art. 391 <i>sexies</i> e 391 <i>septies</i> c.p.p. Da queste disposizioni si ricava che:<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>- </b>l’autorizzazione del giudice per l’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico è necessario quando<b> manca il consenso di chi ne ha la disponibilità</b> (in questo senso il provvedimento del giudice rimuove l’ostacolo all’accesso). A questa situazione appare assimilabile quella in cui il bene è sottoposto a sequestro.<div style="text-align: justify;"> </div><b> </b><div style="text-align: justify;"> </div>- l’accesso può essere autorizzato dal giudice se è <b>necessario</b> per l’espletamento del diritto di difesa (il difensore, in questa prospettiva deve motivare la sua richiesta specificando le attività che intende compiere, così da consentire al giudice di delibare la richiesta);<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>- Il giudice può autorizzare l’accesso ai luoghi di abitazione o alle loro pertinenze solo se <b>sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato</b> (la formula adoperata dall’art. 391 <i>septies</i> c.p.p. ricalca quella che l’art. 244 c.p.p. in tema di ispezioni);<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>- il giudice deve specificare le modalità di accesso ai luoghi in modo da contemperare i valori costituzionali potenzialmente in conflitto<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>- il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis c.p.p. possono redigere un verbale.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>2.3.</b> Il profilo più delicato è quello relativo alle attività che il difensore ed i suoi consulenti possono svolgere nel corso dell’accesso.<div style="text-align: justify;"> </div>L’art. 391 <i>sexies</i> c.p.p., infatti, prevede che l’accesso ai luoghi sia funzionale allo <b>svolgimento delle seguenti attività</b>:<div style="text-align: justify;"> </div>a) <b>prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose</b>;<div style="text-align: justify;"> </div>b) <b>procedere alla loro descrizione</b>;<div style="text-align: justify;"> </div>c) <b>eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi</b>.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l’art. 391 <i>septies</i> c.p.p. si limita ad estendere al difensore i poteri di ispezione, e non quelli di perquisizione. La norma <i>“deve essere letta insieme a quella del precedente articolo 391 sexies c.p.p., che regola l'accesso ai luoghi; e quest'ultima disposizione di legge consente al difensore, al sostituto e agli ausiliari indicati nell'articolo 391 bis c.p.p. soltanto di <u>procedere alla descrizione dei luoghi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale</u>”</i> (cfr. Cassazione penale, sez. II, 12 ottobre 2005, n. 42588). In questa prospettiva, ad esempio, si esclude che le norme sull’accesso ai luoghi per svolgere investigazioni difensive possano essere utilizzate per ricercare documenti e per richiederne copia, attività questa riservata alle perquisizioni e ai sequestri<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>Secondo la dottrina, invece, i riferimenti contenuti nell’art. 391-<i>decies</i> c.p.p. agli atti e agli accertamenti, anche irripetibili, siano essi tecnici o meno, compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, lasciano intendere che il legislatore nell'ambito dell'art. 391-<i>sexies</i> c.p.p. <i>minus dixit quam voluit</i>. <u>Sarebbe, infatti, proprio il riferimento agli atti irripetibili e agli accertamenti tecnici compiuti in occasione degli accessi ai luoghi, a far ritenere che l’attività del difensore possa superare i limiti imposti da quella che sembra essere la dizione letterale della norma</u>.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>2.4.</b> Ritiene il giudicante che:<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>(1) le investigazioni che il difensore è autorizzato a svolgere <b>non possono</b> mai spingersi fino al punto di consentire una qualunque <b>attività sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato</b>;<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>(2) è possibile procedere, pertanto, ad <b>attività sostanzialmente ricognitive o descrittive</b> (quali, a titolo esemplificativo, fotografare un documento o una cosa ovvero riprenderla con mezzi audio-visivi o rilevare la planimetria di un luogo) e, come tali, sicuramente a modificare in modo irreversibile i luoghi (cfr. Uff. Indagini preliminari Lanciano, 14 giugno 2003, in Cass. pen. 2003, 3180);<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>(3) <u>non è viceversa consentito procedere ad attività ed accertamenti, anche tecnici, che comportano un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa</u>, come accadrebbe nell’ipotesi in cui <b>si volesse prelevare campioni od asportare frammenti al fine di procedere ad esami tecnici </b>(cfr. Tribunale Nola 3 marzo 2005, collegio D, nel sito internet <a href="http://www.iussit.it/">www.iussit.it</a>); in questo caso, la difesa potrebbe sollecitare il sequestro degli eventuali reperti, cosa che, nel presente procedimento è già avvenuta in relazione alle scarpe dell’indagato;<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>(4) qualora sorgesse la necessità di compiere accertamenti non ripetibili, ai sensi dell’art. 391 <i>decies</i> c.p.p.:<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>- quando si tratta di <b>accertamenti tecnici non ripetibili</b>, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall’art. 360 c.p.p.;<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div>- negli altri casi di atti non ripetibili, di natura non tecnica, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi (ciò implica che il Pubblico Ministero debba essere reso edotto dell’attività che si intende svolgere specificamente e con congruo preavviso.<div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div><b>3.</b> Nel caso di specie, ad avviso del giudicante deve essere autorizzato l’accesso della difesa e dei suoi consulenti ai luoghi sottoposti a sequestro (immobile di Napoli, ***** *****) al fine di effettuare una <b>completa ricognizione degli stessi</b>.<div style="text-align: justify;"> </div>In particolare, la difesa potrà prendere <b>visione dello stato dei luoghi e delle cose ivi presenti; procedere alla loro descrizione</b>; <b>eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi</b>.<div style="text-align: justify;"> </div>Si tratta di attività che funzionali all’esercizio del diritto di difesa, rispetto alle quali è dimostrato il presupposto della necessità difensiva.<div style="text-align: justify;"> </div>Queste attività dovranno essere svolte alla presenza costante della polizia giudiziaria che ha condotto le indagini allo scopo di preservare lo stato dei luoghi e con l’impiego delle cautele necessario per evitare ogni possibile alterazione. Al riguardo, si dispone che le attività difensive siano svolte alla presenza del Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Napoli, <u>o suoi delegati muniti delle necessarie competenze tecniche</u>, con cui il difensore dovrà coordinare data e tempo dell’accesso ai luoghi che dovrà essere congruo rispetto al compimento della completa ricognizione dei luoghi. Il difensore dovrà anche comunicare alla suddetta polizia giudiziaria i nominati dei consulenti che parteciperanno all’accesso. La polizia giudiziaria, all’esito, dovrà provvedere a riapporre i sigilli all’immobile.<div style="text-align: justify;"> </div>Nel corso dell’accesso, tuttavia, non potranno essere compiute <u>attività ed accertamenti, anche tecnici, che comportano un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa</u>, ed in particolare non potranno essere <b>prelevati campioni od asportati frammenti al fine di procedere ad esami tecnici di qualsiasi genere.</b><div style="text-align: justify;"> </div><b> </b><div style="text-align: justify;"> </div><b>P.Q.M.</b><div style="text-align: justify;"> </div><b> </b><div style="text-align: justify;"> </div>Letto l’art. 391 <i>septies</i> c.p.p.<div style="text-align: justify;"> </div>autorizza il difensore di ******* ****** ******, in atti gen.to, ed i suoi consulenti ad accedere all’immobile di Napoli, ********, per lo svolgimento delle attività di investigazione difensiva indicate nella parte motiva, con le modalità ivi illustrate, alla presenza del Dirigente la Squadra Mobile della Questura di Napoli, <u>o suoi delegati muniti delle necessarie competenze tecniche</u>, con cui il difensore dovrà coordinare data e tempo dell’accesso ai luoghi, allo scopo di preservare lo stato dei luoghi.<div style="text-align: justify;"> </div>Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.<div style="text-align: justify;"> </div> <div>Napoli, 27 aprile 2009</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-3563744397421885741?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-27668917734383996822009-05-28T03:37:00.000-07:002009-06-05T05:25:57.864-07:00Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario<div style="text-align: justify;"><p align="left"><span style=";font-family:Verdana;font-size:78%;" ><span style="font-size:78%;"><strong>5 marzo 2009<br /></strong><em>(G.U. n. 71 del 26 marzo 2009)</em></span></span></p><br />IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br /><br />Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;<br /><br />Considerato che l'Autorità ha svolto alcuni approfondimenti istruttori su numerose iniziative –diversamente denominate- promosse da organismi sanitari pubblici e privati inerenti ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);<br /><br />Rilevata l'esigenza di individuare misure e accorgimenti necessari e opportuni da porre a garanzia dei cittadini interessati, in relazione ai trattamenti di dati che li riguardano;<br /><br />Visto il provvedimento adottato dall'Autorità il 22 gennaio 2009 recante Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico che è stato sottoposto alla preliminare consultazione del gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico;<br /><br />Viste le osservazioni formulate su tale provvedimento dal suddetto tavolo di lavoro con nota del 18 febbraio 2009 (prot. 0000603-P-18);<br /><br />Rilevata l'opportunità che la prescrizione di tali misure e accorgimenti, allo stato individuati dal Garante nell'unito documento, sia preceduta da una consultazione pubblica dei soggetti e delle categorie interessate, in particolare degli organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, degli organismi rappresentativi di operatori sanitari e delle associazioni di pazienti interessati, anche al fine di acquisire eventuali riscontri e osservazioni;<br /><br />Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);<br /><br />Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;<br /><br />Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;<br /><br />DELIBERA:<br /><br /> a) di adottare l'unito documento che forma parte integrante della presente deliberazione ("Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario");<br /><br /> b) di avviare una consultazione pubblica sul documento di cui alla lettera a).<br /><br />L'obiettivo della consultazione è acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati.<br /><br />Osservazioni e commenti potranno pervenire entro il 31 maggio 2009 all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica:<br /><br />fse@garanteprivacy.it<br /><br />La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it e verrà inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, affinché sia riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /><br />Roma, 5 marzo 2009<br /><br />IL PRESIDENTE<br />Pizzetti<br /><br />IL RELATORE<br />Chiaravalloti<br /><br />IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE<br />De Paoli<br /><br />IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br />Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario<br /><br /><br /><br />Sommario<br /><br /> 1. La sanità elettronica: profili generali<br /> 2. Ambito di applicazione delle linee guida<br /> 3. Diritto alla costituzione di un fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario<br /> 4. I soggetti che trattano i dati<br /> 5. Dati che possono essere trattati e accesso al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario<br /> 6. Informativa<br /> 7. Misure di sicurezza<br /> 8. Notificazione al garante<br /> 9. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati<br /> 10.Diritti dell'interessato<br /><br /><br /><br />Sommario<br />1. La sanità elettronica: profili generali<br />Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata sono in atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario attraverso un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.<br /><br />In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare, mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura dei pazienti come, ad esempio, le più recenti esperienze di informatizzazione della cartella clinica, documento sanitario che pure è regolato da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è regolato già dal Codice sulla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, artt. 75 e ss. e art. 20 del Codice).<br /><br />Accanto a tali iniziative più generali emerge di recente un'attività più specifica che rientra anch'essa nel complesso delle azioni per modernizzare la realtà sanitaria, ma ha caratteristiche peculiari che ne rendono opportuna una considerazione in forma specifica.<br /><br />La novità che si intende esaminare in questa sede in chiave autonoma riguarda la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica.<br /><br />Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico (di seguito Fse) e del c.d. dossier sanitario (di seguito dossier). Nelle presenti Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.<br /><br />La peculiarità della condivisione da parte di distinti soggetti delle delicate informazioni sanitarie che documentano un insieme di eventi di rilevanza medica occorsi a uno stesso individuo giustifica la formulazione di particolari considerazioni rispetto alla gestione cartacea di analoghi documenti e alla più generale tematica dell'informatizzazione sanitaria.<br /><br />Nelle more di un possibile intervento normativo che regoli alcuni aspetti di fondo, il Garante ritiene pertanto opportuno individuare un primo quadro di cautele, al fine di delineare per tempo specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />2. Ambito di applicazione delle linee guida<br />Il Fse e i dossier non risultano essere definiti a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario. Ciò, comporta la necessità di utilizzare una definizione convenzionale del fenomeno che trae spunto anche da quanto emerso in sede europea nel Gruppo che riunisce le autorità garanti di protezione dei dati (cd. Gruppo Art. 29)(1).<br /><br />Le considerazioni sviluppate nelle presenti linee guida sono applicabili al Fse e al dossier intesi, come detto, quali insieme di dati sanitari relativi di regola ad un medesimo soggetto e riportati in più documenti elettronici tra loro collegati, condivisibili da soggetti sanitari diversi, pubblici e privati.<br /><br />Il Fse e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato.<br /><br />Alla luce di quanto emerso a livello nazionale ed, in particolare, dalle osservazioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico, nelle presenti Linee guida il suddetto insieme di dati sanitari risulta diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In particolare, si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti. Si intende invece per Fse il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). I dossier sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa di Fse regionale.<br /><br />Il Fse dovrebbe essere costituito preferendo di regola soluzioni che non prevedano una duplicazione in una nuova banca dati delle informazioni sanitarie formate dai professionisti o organismi sanitari che hanno preso in cura l'interessato.<br /><br />In secondo luogo, provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel Fse da più soggetti, dovrebbero essere adottate idonee cautele per ricostruire, anche in termini di responsabilità, chi ha raccolto e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del Fse.<br /><br />Nel caso di Fse, venendo poi in considerazione documenti sanitari del tutto distinti tra loro, dovrebbe essere assicurato che ciascun soggetto che li ha prodotti autonomamente ne rimanga di regola l'unico titolare, anche se le informazioni sono -come detto- disponibili agli altri soggetti abilitati all'accesso (ad esempio -come spesso accade-, attraverso la condivisione, da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato, dell'elenco degli eventi sanitari occorsi, elenco strutturato anche sotto forma di indici o di puntatori logici dei singoli episodi clinici).<br /><br />In assenza di una previsione legislativa che preveda l'istituzione di tali strumenti per il perseguimento di finalità amministrative proprie delle regioni o di organi centrali dello Stato, le finalità che possono essere perseguite attraverso la costituzione del Fse o del dossier possono essere ricondotte esclusivamente a finalità di cura dell'interessato, ovvero ad assicurare un migliore processo di cura dello stesso attraverso la ricostruzione di un insieme -di regola su base logica- il più possibile completo della cronistoria degli eventi di rilievo clinico occorsi a un interessato relativi a distinti interventi medici.<br /><br />A garanzia dell'interessato, le finalità perseguite dovrebbero essere ricondotte quindi solo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità (in particolare, per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, che possono essere, peraltro, espletate in vari casi anche senza la disponibilità di dati personali), ferme restando eventuali esigenze in ambito penale.<br /><br />Qualora attraverso il Fse o il dossier si intendano perseguire anche talune finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall'interessato (es. prenotazione e pagamento di una prestazione), tali strumenti dovrebbero essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie(2), prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi consentite.<br /><br />Eventuali, future utilizzazioni anche parziali del Fse o del dossier per ulteriori fini di ricerca scientifica, epidemiologica o statistica dovrebbero avvenire in conformità alla normativa di settore ed essere oggetto di preventiva e specifica attenzione, anche nei casi in cui -come accade per taluni progetti di Fse esaminati- la tenuta dell'elenco degli eventi sanitari riguardante un determinato interessato sia demandata a un'infrastruttura regionale.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />3. Diritto alla costituzione di un fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario<br />In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).<br /><br />A ciò deve aggiungersi che allo stato delle notizie al momento acquisite dall'Autorità, non consta l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un Fse o un dossier, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto, facoltativa.<br /><br />Le finalità perseguite attraverso il Fse o il dossier, come sopra ricordato, sono generalmente riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi di rilievo sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante.<br /><br />Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il dossier, perseguendo le menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. del Codice). All'interessato dovrebbe essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fse/dossier con le informazioni sanitarie che lo riguardano, garantendogli anche la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.<br /><br />Il diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier si dovrebbe quindi tradurre nella garanzia di decidere liberamente, sulla base del consenso, se acconsentire o meno alla costituzione di un documento che, come si è detto, raccoglie un'ampia storia sanitaria.<br /><br />Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non desideri che sia costituito un Fse/dossier dovrebbe poter accedere comunque alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.<br /><br />Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura (cfr. art. 81 del Codice), deve essere autonomo e specifico.<br /><br />In ragione delle finalità perseguite attraverso il Fse/dossier, dovrebbe essere illustrata all'interessato l'utilità di costituire e disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, in modo da poter offrire un migliore supporto all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, può infatti contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso.<br /><br />Tuttavia, dovrebbero essere previsti momenti distinti in cui l'interessato possa esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e di consensi specifici ai fini della sua consultazione o meno da parte dei singoli titolari del trattamento (es. medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero).<br /><br />Ferma restando l'indubbia utilità di un Fse/dossier completo, dovrebbe essere garantita la possibilità di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento a una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di certi eventi.<br /><br />L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) dovrebbe peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").<br /><br />In tale quadro, alcuni progetti di Fse esaminati garantiscono l'esercizio della "facoltà di oscuramento" mediante una "busta elettronica sigillata" non visibile, apribile di volta in volta solo con la collaborazione dell'interessato, ovvero utilizzando codici casuali relativi a singoli eventi che non consentono di collegare tra loro alcune informazioni contrassegnate.<br /><br />Il titolare del trattamento che intenda istituire il Fse/dossier anche con informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) dovrebbe essere autorizzato preventivamente dall'interessato, lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà di "oscuramento".<br /><br />In caso di incapacità di agire deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà. Raggiunta la maggiore età, deve essere acquisito nuovamente il consenso informato dell'interessato divenuto maggiorenne (artt. 13 e 82, comma 4, del Codice).<br /><br />In caso di revoca (liberamente manifestabile) del consenso, il Fse/dossier non dovrebbe essere ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti dovrebbero restare disponibili per l'organismo che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili dalla struttura di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non dovrebbero essere più condivisi da parte degli altri organismi o professionisti che curino l'interessato (art. 22, comma 5, del Codice).<br /><br />Il trattamento di dati genetici eventualmente effettuato in relazione al Fse/dossier deve avvenire nel rispetto dell'apposita autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />4. I soggetti che trattano i dati<br />Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/dossier, perseguendo esclusivamente fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, dovrebbe essere posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida).<br /><br />La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato tramite il Fse/dossier dovrebbe essere di regola riconosciuta alla struttura o organismo sanitario inteso nel suo complesso e presso cui sono state redatte le informazioni sanitarie (es. azienda sanitaria o ospedale) (art. 4, comma 1, lett. f) del Codice).<br /><br />I titolari hanno la facoltà di designare gli eventuali soggetti responsabili del trattamento, mentre devono preporre in ogni caso le persone fisiche eventualmente incaricate, le quali possono venire lecitamente a conoscenza dei dati personali trattati attraverso tali strumenti attenendosi alle funzioni svolte e sulla base di idonee istruzioni scritte (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice).<br /><br />Le persone fisiche legittimate a consultare il Fse/dossier dovrebbero essere adeguatamente edotte delle particolari modalità di creazione e utilizzazione di tali strumenti.<br /><br />Nell'individuare gli incaricati il titolare o il responsabile dovrebbero indicare con chiarezza l'ambito delle operazioni consentite (operando, in particolare, le opportune distinzioni tra il personale con compiti amministrativi e quello con funzioni sanitarie), avendo cura di specificare se gli stessi abbiano solo la possibilità di consultare il Fascicolo/dossier o anche di integrarlo o modificarlo (cfr. punto 5 del presente provvedimento).<br /><br /><br /><br />Sommario<br />5. Dati che possono essere trattati e accesso al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario<br />Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire nel Fse/dossier in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, comma 5 del Codice).<br /><br />Dovrebbero essere pertanto preferite soluzioni che consentano un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da limitare l'accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.<br /><br />In alcuni progetti di Fse esaminati tale organizzazione modulare permette, ad esempio, di selezionare le informazioni sanitarie accessibili ai diversi titolari abilitati in funzione del loro settore di specializzazione (es. rete oncologica composta da unità operative specializzate nella lotta ai tumori), garantendo così l'accesso alle sole informazioni correlate con la patologia in cura.<br /><br />Analogamente, alcune categorie di soggetti quali i farmacisti, che svolgono la propria attività in uno specifico segmento del percorso di cura, possono accedere ai soli dati (o moduli di dati) indispensabili all'erogazione di farmaci (es. accesso limitato all'elenco dei farmaci già prescritti, al fine di valutare eventuali incompatibilità tra il farmaco vendibile senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e altri farmaci precedentemente assunti).<br /><br />In alcuni progetti di dossier sanitario è affidato alla direzione sanitaria il compito di valutare l'indispensabilità delle informazioni mediche generate dai diversi reparti/strutture ai fini della loro consultabilità, nonché quello di decidere se autorizzare o meno l'accesso alle informazioni relative agli eventi clinici anche pregressi da parte del reparto/struttura che ha in cura l'interessato sulla base del tipo di intervento medico e delle argomentazioni poste alla base della richiesta.<br /><br />I titolari del trattamento, nel costituire il Fse/dossier e individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, dovrebbero rispettare le disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle persone sieropositive (l. 5 giugno 1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato (l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349), nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari (l. 29 luglio 1975, n. 405).<br /><br />Nella maggior parte dei progetti di Fse/dossier esaminati il rispetto delle garanzie di anonimato e riservatezza previste dalle sopra richiamate disposizioni di legge è stato ad esempio assicurato prevedendo che le informazioni relative ai suddetti eventi clinici non siano documentabili all'interno di tali strumenti.<br /><br />In alcuni progetti esaminati all'interno del Fse/dossier è stata poi individuata una sintesi di rilevanti dati clinici sul paziente, ovvero un insieme di informazioni la cui conoscenza può rivelarsi indispensabile per salvaguardare la vita dell'interessato (es., malattie croniche, reazioni allergiche, uso di dispositivi o farmaci salvavita, informazioni relative all'impiego di protesi o a trapianti). Tali informazioni –raccolte di regola in un modulo distinto- sono conoscibili da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato; circostanza di cui l'interessato dovrebbe essere edotto nell'informativa di cui all'art. 13 del Codice.<br /><br />A garanzia del diritto all'autodeterminazione dovrebbero essere poi individuate modalità tali da favorire un accesso modulare al Fse/dossier con riferimento ai dati personali e ai soggetti abilitati a consultarli.<br /><br />L'identificazione dei soggetti abilitati a consultare il Fse/dossier dovrebbe essere effettuata con chiarezza. In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del Fascicolo/dossier, l'accesso dovrebbe essere consentito solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con conseguente esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico che agisca nell'esercizio di attività medico-legali.<br /><br />Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui venga utilizzato il Fse/dossier dovrebbe consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche dovrebbe consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).<br /><br />L'abilitazione all'accesso deve essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele previste dall'art. 84 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni inerenti al suo stato di salute (es. referti, esiti di consulti medici) per il tramite di un medico -individuato dallo stesso interessato o dal titolare- o di un esercente le professioni sanitarie, che nello svolgimento dei propri compiti intrattiene rapporti diretti con il paziente(3). Tale garanzia dovrebbe essere osservata anche quando l'accesso al Fascicolo avviene mediante l'utilizzo di una smart card.<br /><br />L'accesso al Fse/dossier dovrebbe essere consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento allo stesso e agli altri soggetti che abbiano in cura l'interessato, sempre che quest'ultimo ne abbia consentito l'accesso nei termini sopra indicati. In alcuni progetti di Fse esaminati, l'accesso da parte di alcune categorie di soggetti (es. medici specialisti) è ad esempio autorizzato di volta in volta dallo stesso interessato attraverso la consegna di una smart card.<br /><br />Il professionista o organismo sanitario che ha in cura l'interessato dovrebbe poter accedere a tali strumenti consultando i documenti sanitari dallo stesso redatti e quelli relativi ad altri eventi clinici eventualmente formati da ulteriori reparti o strutture del medesimo titolare –nel caso di dossier-o da altri organismi o professionisti sanitari nel caso di Fse (es. ricovero pregresso, analisi cliniche antecedenti).<br /><br />In ogni caso, l'accesso al Fse/dossier dovrebbe essere circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso dovrebbero poter consultare esclusivamente i fascicoli/dossier riferiti ai soggetti che assistono per il periodo di tempo in cui si articola il percorso di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi.<br /><br />L'elencazione della tipologia di informazioni da ricondurre ai c.d. dati di emergenza dovrebbe essere effettuata in modo esaustivo dal titolare del trattamento, il quale procede anche ad aggiornare tale elenco.<br /><br />Resta ovviamente ferma la normativa in materia di diritti di accesso ai documenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni).<br /><br /><br /><br />Sommario<br />6. Informativa<br />Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice).<br /><br />L'informativa, da formulare con linguaggio chiaro, dovrebbe indicare tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, dovrebbe essere evidenziata l'intenzione di costituire un Fascicolo/dossier il più possibile completo che documenti la storia sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi, per fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (cfr. art. 76, comma 1, lett. a) del Codice), spiegando in modo semplice le opportunità che offrono tali strumenti, ma, al tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che essi possono avere.<br /><br />A garanzia del diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier, l'interessato dovrebbe essere -come detto- informato che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.<br /><br />L'informativa, anche con formule sintetiche, ma agevolmente comprensibili, dovrebbe indicare in modo chiaro –nel caso di dossier- i soggetti (ad es., medici che operano in un reparto in cui è ricoverato l'interessato o che operano in strutture di pronto soccorso) e -nel caso di Fse- le categorie di soggetti diversi dal titolare (es., medico di medicina generale, farmacista) che, nel prendere in cura l'interessato, possono accedere a tali strumenti, nonché la connessa possibilità di acconsentire che solo alcuni di questi soggetti possano consultarlo.<br /><br />Nel caso di Fse, l'informativa e la connessa manifestazione del consenso potrebbero essere formulate distintamente per ciascuno dei titolari o, più opportunamente, in modo cumulativo, avendo comunque cura di indicare con chiarezza l'ambito entro il quale i singoli soggetti trattano i dati rispetto al Fse.<br /><br />L'interessato dovrebbe essere informato anche della circostanza che il Fascicolo/dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice).<br /><br />L'informativa dovrebbe anche mettere in luce la circostanza che il consenso alla consultazione del Fascicolo/dossier da parte di un determinato soggetto (ad es., del medico di medicina generale o del medico di reparto in cui è avvenuto il ricovero) potrebbe essere riferito anche al suo sostituto.<br /><br />L'informativa dovrebbe rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice (cfr. successivo punto 10), come pure per revocare il consenso all'implementazione del suo Fse/dossier o per esercitare la facoltà di oscurare alcuni eventi clinici (cfr. punto n. 3).<br /><br />Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare dovrebbe formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />7. Misure di sicurezza<br />La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).<br /><br />Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati dovrebbero essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).<br /><br />Dovrebbero essere, inoltre, assicurati:<br /><br /> *<br /> idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);<br /> *<br /> procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;<br /> *<br /> individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;<br /> *<br /> tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;<br /> *<br /> sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.<br /><br />Nel caso di Fse, dovrebbero essere, poi, garantiti protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />8. Notificazione al garante<br />Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, dovrebbe essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse dovrebbero essere resi noti al Garante mediante lo strumento della notificazione da parte degli organismi pubblici e privati coinvolti e non anche a cura di singoli medici di base o professionisti che consultano un Fse (art. 37 del Codice).<br /><br />Il Codice ha, infatti, demandato all'Autorità il compito di individuare ulteriori trattamenti -in aggiunta a quelli elencati nell'art. 37- da notificare potendo recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali (art. 37, comma 2, del Codice). La particolare delicatezza delle informazioni trattate attraverso il Fse, nonché la possibilità di utilizzazione delle stesse da parte di diversi titolari induce a considerare allo stato necessaria una notificazione preventiva al Garante di tali trattamenti. L'Autorità si riserva pertanto di disporre all'esito della consultazione pubblica che le attività di gestione del Fse siano oggetto di notificazione in tutto o in parte.<br /><br /><br /><br />Sommario<br />9. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati<br />I dati sanitari documentati nel Fse/dossier non devono essere in alcun modo diffusi. La circolazione indiscriminata delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata espressamente dal Codice (artt. 22, comma 8 e 23, comma 5, del Codice). La violazione di tale divieto configura un trattamento illecito di dati personali sanzionato penalmente (art. 167 del Codice).<br /><br />Anche il trasferimento all'estero dei dati sanitari documentati nel Fse/dossier per finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato può avvenire esclusivamente con il suo consenso, salvo il caso in cui sia necessario per la salvaguardia della vita o della incolumità di un terzo (art. 43 del Codice). Non a caso, nell'ambito dei progetti esaminati, la necessità di comunicare all'estero informazioni sanitarie dell'interessato contenute in tali strumenti si verifica prevalentemente per consentire all'interessato di usufruire di cure mediche all'estero o per consultare un esperto straniero.<br />10. Diritti dell'interessato<br />Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/dossier dovrebbe essere garantita la possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, andrebbero esercitati direttamente nei confronti di ciascun organismo o professionista sanitario.<br /><br />All'interessato dovrebbe essere fornito senza ritardo un riscontro compiuto e analitico in merito alle sue eventuali istanze (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, dovrebbe essere fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali estrapolando le informazioni oggetto dell'accesso e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la comprensione, se del caso trasponendole su supporto cartaceo o informatico; a tali istanze può essere opposto un rifiuto nei soli casi previsti dal Codice (art. 8). Trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall'Autorità in tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico(4), il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati potrebbe essere fornito annotando le modifiche richieste senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-2766891773438399682?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-9858146883991286252009-05-26T04:58:00.000-07:002009-06-05T05:26:18.655-07:00Privacy ed amministratori di sistema. I caratteri generali del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CROBERT%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:worddocument> <w:view>Normal</w:View> <w:zoom>0</w:Zoom> <w:hyphenationzone>14</w:HyphenationZone> <w:punctuationkerning/> <w:validateagainstschemas/> <w:saveifxmlinvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:ignoremixedcontent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:compatibility> <w:breakwrappedtables/> <w:snaptogridincell/> <w:wraptextwithpunct/> <w:useasianbreakrules/> <w:dontgrowautofit/> </w:Compatibility> <w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h3 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:3; font-size:13.5pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><h3 style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; line-height: 150%;" align="center"><span style="font-size:130%;"><span style="line-height: 150%; font-weight: normal;font-size:12;" ><o:p> </o:p></span></span></h3><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">1. Introduzione<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Con il provvedimento del 21 aprile 2009, pubblicato l’8 maggio, il Garante per la protezione dei dati personali ha indetto una consultazione pubblica per “acquisire osservazioni e commenti da parte dei titolari del trattamento ai quali il provvedimento si rivolge, con esclusivo riferimento a quanto prescritto al punto 2 del dispositivo del provvedimento del 27 novembre <st1:metricconverter productid="2008”" st="on">2008”</st1:metricconverter>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><strong><span style="font-weight: normal;">Quest’ultimo, riguardante le “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema</span> </strong><em>(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), </em><em><span style="font-style: normal;">è espressivo del</span></em>l'esigenza di intraprendere una specifica attività rispetto ai soggetti preposti ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei c.d. "<b style="">amministratori di sistema</b>", nonché di coloro che svolgono mansioni analoghe in rapporto a sistemi di elaborazione e banche di dati. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Fra gli scopi del provvedimento, in sostanza, vi sono quelli di: 1) promuovere la consapevolezza della delicatezza di tali peculiari mansioni nella "Società dell'informazione" e dei rischi a esse associati;<i style=""> </i>2) consentire la conoscibilità dell'esistenza di tali figure o di ruoli analoghi svolti in relazione a talune fasi del trattamento all'interno di enti e organizzazioni;<i style=""> </i>3) promuovere l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volti ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Cercando di sintetizzare le prescrizioni del Garante è opportuno procedere metodologicamente, non senza evidenziare le conseguenze applicative per gli enti privati e pubblici derivanti dall’interpretazione del provvedimento.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><o:p> </o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style=""><o:p> </o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style=""><o:p> </o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">
<br /></b></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">2. Chi è l’amministratore di sistema?<i style=""><o:p></o:p></i></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Con la locuzione "amministratore di sistema" il Garante individua figure professionali finalizzate alla “gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti”. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Pertanto, ai fini del provvedimento generale possono essere considerate anche altre “figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati”, quali gli amministratori di banche dati, di reti e di apparati di sicurezza, nonché quelli, per espressa previsione del Garante, di sistemi <em>software</em> complessi.<b style=""><i style=""><o:p></o:p></i></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Tali soggetti, “pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati”.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">In verità, la disciplina previgente forniva una definzione di amministratore di sistema, inteso quale <em>"soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione"</em> (art. 1, comma 1, lett. c - D.P.R. 318/1999).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Il Codice Privacy, invece, pur non accogliendo una definizione normativa, ha disciplinato funzioni tipiche dell'amministrazione di un sistema, per lo più richiamate nel noto All. B) nella parte in cui prevede “l'obbligo per i titolari di assicurare la custodia delle componenti riservate delle credenziali di autenticazione”, ovvero la realizzazione di copie di sicurezza (operazioni di <em>backup</em> e <em>recovery</em> dei dati), la custodia delle credenziali alla gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Nel corso delle attività ispettive il Garante ha rilevato l’ importanza del <em>system administrator</em> (e di <em>network administrator</em> o <em>database administrator</em>). In grandi organizzazioni pubbliche e private si è già provveduto ad individuare tali figure nell'ambito di documenti programmatici sulla sicurezza, spesso designandole quali responsabili del trattamento.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">In organizzazioni di piccole dimensioni, invece, il Garante ha riscontrato “una carente consapevolezza delle criticità insite nello svolgimento delle predette mansioni, con preoccupante sottovalutazione dei rischi derivanti dall'azione incontrollata di chi dovrebbe essere preposto anche a compiti di vigilanza e controllo del corretto utilizzo di un sistema informatico”.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">In definitiva, con il provvedimento il Garante ha inteso richiamare “tutti i titolari di trattamenti effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessità di prestare massima attenzione ai rischi e alle criticità implicite nell'affidamento degli incarichi di amministratore di sistema”.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style=""><o:p> </o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">
<br /></b></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">3. Ambito applicativo<o:p></o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Ex art. 154, comma 1, lett. c) del Codice Privacy, il Garante prescrive l'adozione da parte dei titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (artt. 46 e 53 del Codice), delle prescrizioni di cui al successivo punto 4. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Sono <b style="">esclusi</b> dall’ambito applicativo del provvedimento i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini <i style="">amministrativo-contabili</i> che pongono <i style="">minori rischi</i> per gli interessati e sono stati oggetto delle <i style="">misure di semplificazione</i> introdotte di recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la l. 6 agosto 2008, n. 133).<b style=""><o:p></o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style=""><o:p> </o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">
<br /></b></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">4. Quali sono le prescrizioni del Garante?<o:p></o:p></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Il Garante, quindi, ha previsto che: </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.1. Valutazione delle caratteristiche soggettive</b></em><b><i> - </i></b>L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.2. Designazioni individuali</b></em><b><i> - </i></b>La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.3. Elenco degli amministratori di sistema</b></em><b><i> - </i></b>Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522" target="_blank"><span style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">provvedimento</span></a> del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in <em>G.U.</em> 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (<em>ad es., intranet</em> aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.4. Servizi in outsourcing</b></em><b><i> - </i></b>Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in <em>outsourcing</em> il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.5. Verifica delle attività</b></em><b><i> - </i></b>L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><em><b>4.6. Registrazione degli accessi</b></em><b><i> - </i></b>Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (<em>access log</em>) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style=""><i style=""><o:p> </o:p></i></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">
<br /></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;"><b style="">5. Conclusioni<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">In definitiva il Garante ha disposto l’adozione, per i titolari del trattamento di dati personali, di un ulteriore “protocollo interno”, procedendo sulla strada da tempo intrapresa verso la consolidazione di un “modello protocollare”.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">E’ indubbio che, da un lato, simili soluzioni possano contribuire a migliorare la sicurezza e l’integrità dei dati, anche tramite la previsione di specifiche “regole di comportamento” e di “controllo”.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Dall’altro lato, però, l’implementazione di simili regole interne deve necessariamente essere orientata verso un modello di organizzazione idoneo ed efficace. In altri termini, un qualsiasi disciplinare interno può assolvere alle proprie funzioni preventive solo se: 1) è predisposto sulla base di una completa valutazione dei rischi rapportata alla natura, alla dimensione ed alla complessità della realtà organizzativa; 2) l’ente è in grado di attuare le prescrizioni e/o di programmare attività concrete per la diminuzione dei rischi od il loro “management”.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Se così non fosse è evidente che si sarebbe in presenza di un protocollo organizzativo destinato ad essere inidoneo ed inefficace <i style="">ab origine</i>.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">
<br /></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">Dr. Roberto Flor</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">maggio 2009</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span style="font-size:130%;">
<br /></span></p> <div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-985814688399128625?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-43331164746548700602009-05-25T01:11:00.001-07:002009-06-05T05:26:33.604-07:00Privacy ed amministratori di sistema: avviata la consultazione pubblica<div style="text-align: justify;">Con il provvedimento del 21 aprile 2009, pubblicato l’8 maggio, il Garante per la protezione dei dati personali ha indetto una consultazione pubblica per “acquisire osservazioni e commenti da parte dei titolari del trattamento ai quali il provvedimento si rivolge, con esclusivo riferimento a quanto prescritto al punto 2 del dispositivo del provvedimento del 27 novembre 2008”.<br /></div>Per leggere il provvedimento clicca <a style="font-weight: bold;" href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1611986">QUI</a><br /><br />Il punto 2 del dispositivo prevede, infatti, una serie di adempimenti, che si riportano di seguito in nota. Per il testo del provvedimento, invece, clicca <a style="font-weight: bold;" href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1577499">QUI</a><br /><br /><div style="text-align: justify;">Osservazioni e commenti potranno pervenire entro il <span class="style_3"><span style="font-weight: bold;">31 maggio 2009</span> </span>all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:ads@garanteprivacy.it" title="mailto:ads@garanteprivacy.it">ads@garanteprivacy.it</a>.<br /></div><br />Segue: <span style=";font-family:Verdana;font-size:78%;" ><span style="font-size:78%;"><br /><br /><span style="font-size:100%;">2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive l'adozione delle seguenti misure ai titolari dei trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice ed effettuati con strumenti elettronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (artt. 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che pongono minori rischi per gli interessati e sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte di recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; <em>Provv.</em> Garante 6 novembre 2008):</span></span></span><blockquote dir="ltr" style="margin-right: 0px;"><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>a. Valutazione delle caratteristiche soggettive<br /></em></strong>L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" >Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>b. Designazioni individuali<br /></em></strong>La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>c. Elenco degli amministratori di sistema<br /></em></strong>Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" >Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387522" target="_blank">provvedimento</a> del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in <em>G.U.</em> 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (<em>ad es., intranet</em> aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>d. Servizi in outsourcing<br /></em></strong>Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in <em>outsourcing</em> il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>e. Verifica delle attività<br /></em></strong>L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.</span></p><p align="justify"><span style=";font-family:Verdana;font-size:100%;" ><strong><em>f. Registrazione degli accessi<br /></em></strong>Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (<em>access log</em>) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;</span></p></blockquote><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-4333116474654870060?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-39509720457791809502009-05-23T00:11:00.001-07:002009-05-23T00:14:14.847-07:00Delitti contro la Pubblica Amministrazione<div style="text-align: justify;">Si terrà oggi, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Verona (sita in via del Fante, 3) il seminario:<br /><br />"<span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">I delitti contro la Pubblica Amministrazione: la recente esperienza applicativa</span>"<br />presso il Master in Direzione delle Aziende Pubbliche<br />Università di Verona<br /><br />Relatore:<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dr. Roberto Flor </span><br />Dottore di ricerca in diritto penale dell'economia e dell'informatica<br />Dottore di ricerca europeo<br />Assegnista di ricerca in diritto penale<br />Università di Verona<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-3950972045779180950?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-55509889244741888552009-05-20T00:03:00.000-07:002009-05-20T00:16:37.848-07:00Caso MIlls: il testo della sentenza<div style="text-align: justify;">La nota vicenda processuale che coinvolge (indirettamente, per l'entrata in vigore del "Lodo Alfano") il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano è giunta ad una prima sentenza, che è liberamente scaricabile cliccando <a style="font-weight: bold;" href="http://www.corriere.it/Media/Foto/2009/05/19/pdf_mills/tutta_al_sentenza_mills.pdf">qui.</a><br />Il reato contestato a Mr. Mills è quello di cui all'art. 319 c.p. (corruzione in atti giuridiziari), per aver reso, in quanto pubblico ufficiale (perchè testimone in due processi penali), dietro compenso, dichiarazioni false o aver taciuto su situazioni di cui era a conoscenza per favorire uno degli imputati (in quei procedimenti).<br />Le motivazioni della <a style="font-weight: bold;" href="http://www.corriere.it/Media/Foto/2009/05/19/pdf_mills/09_la_decisione.pdf">decisione</a> sono basate su singole contestazioni di falso e reticenza.<br />Lasciando al lettore la valutazione "etica" del caso, il giurista non può esimersi dall'analisi dell'iter logico motivazionale seguito dai giudici.<br />Sulla base dei motivi che fondano la convinzione dei giudici e dalle risultanze probatorie non pare sussistano particolari dubbi sull' applicazione dell'art. 319 c.p. e sulla condanna dell'imputato.<br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5550988924474188855?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-67533350626541062962009-05-18T08:46:00.000-07:002009-05-18T08:49:08.034-07:00Opinion on Data Protection Issues Related to Search Engines<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-family:Arial;"><p><strong>EU: Opinion on Data Protection Issues Related to Search Engines</strong></p> <p>On 4 April 2008, The Art. 29 Data Protection Working Party adopted an opinion on data protection issues related to search engines. In this Opinion the Working Party aims to strike a balance between the legitimate business needs of the search engine providers and the protection of the personal data of internet users. To serve this primary objective, the Opinion identifies a clear set of responsibilities under the Data Protection Directive (95/46/EC) for search engine providers as controllers of user data and addresses the definition of search engines, the kinds of data processed in the provision of search services, the legal framework, purposes/grounds for legitimate processing, the obligation to inform data subjects, and the rights of data subjects.</p> <p>A key conclusion of the Opinion is that the Data Protection Directive generally applies to the processing of personal data by search engines, even when their headquarters are outside the EEA, and that the onus is on search engines in this position to clarify their role in the EEA and the scope of their responsibilities under the Directive. The Data Retention Directive (2006/24/EC) is clearly highlighted as not applicable to search engine providers<br /></p></span></span>Source: CRI, 2008.</span><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-6753335062654106296?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-51467895211288268882009-05-12T23:48:00.000-07:002009-05-12T23:54:09.989-07:00Download illegale e blocco degli accessi ad Internet<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/SgpuYxXxq5I/AAAAAAAAAmg/hvwy75uaj_k/s1600-h/images.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 116px; height: 111px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/SgpuYxXxq5I/AAAAAAAAAmg/hvwy75uaj_k/s400/images.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335198080422751122" border="0" /></a>Francia - L'Assemblea nazionale approva una legge che, se passerà al Senato, costituirà un pericoloso "precedente normativo". Lascio al lettore commentare quanto segue, in attesa di leggere il testo definitivo, se verrà approvato malgrado le perplessità manifestate dall'Unione Europea.<br /></div><p style="text-align: justify;">Da il Corriere.it<b><br /></b></p><p style="text-align: justify;">"<span style="font-style: italic;">La legge, voluta fortemente dal presidente Nicolas Sarkozy,</span><b style="font-style: italic;"> </b><span style="font-style: italic;">è attesa mercoledì al Senato per la definitiva approvazione. La Francia diventa così uno dei paesi più rigorosi nei confronti dei pirati, che riceveranno prima una lettera d'avvertimento (da parte di una nuova autorithy creata ad hoc) e, in caso di comportamento recidivo, il "taglio" della connessione a Internet, con l'obbligo di continuare a pagare l'abbonamento. </span></p><div style="text-align: justify; font-style: italic;"> </div><p style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;">L'idea, per altro, sembra prendere piede in Europa. Anche in Gran Bretagna un cartello di otto aziende (più cinque organizzazioni sindacali) ha chiesto al governo di intervenire adottando un provvedimento analogo, che preveda l'obbligo per i provider di bandire dalla rete gli abbonati che scaricano illegalmente. Anche al Parlamento europeo è in discussione una proposta analoga, che </span><a style="font-style: italic;" href="http://www.corriere.it/economia/09_maggio_07/legge_pirati_web_c85a36de-3ac6-11de-b512-00144f02aabc.shtml" target=""><u>ha però subito un primo stop </u></a><span style="font-style: italic;">pochi giorni fa</span>". </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5146789521128826888?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-7955129960631607892009-05-11T23:40:00.000-07:002009-05-11T23:42:40.711-07:00Hashing ed artt. 274 e 354 c.p.p.: prova informatica e sequestro di "elementi digitali"<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Corte di Cassazione, n. 11135 del 2008</span><br />Con ordinanza in data 8 luglio 2008 il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di XXX avverso il decreto (di perquisizione e) sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 21 aprile 2008 ed eseguito il 5 giugno 2008, dichiarava inammissibile l'istanza limitatamente ai modelli in scala di aerei e autovetture di cui all'allegato A la verbale di sequestro (trattandosi di beni sequestrati ad iniziativa della polizia giudiziaria) e confermava il decreto di sequestro in relazione alle apparecchiature informatiche e alla documentazione sequestrate.<br />XXX, dipendente dell'Unicredit, era sottoposto ad indagini, tra l'altro, per i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e tentata truffa per essersi appropriato dei dati anagrafici di cinque clienti della banca nonché degli user id segreti di due colleghi, utilizzandoli per registrarsi sul sito e-bay ed acquistare modellini di aerei del valore di circa 1.000,00 euro. Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti e le condizioni di legittimità del sequestro, rilevando in particolare l'infondatezza della doglianza difensiva riguardante la mancata applicazione dell'art. 254-bis c.p.p. (sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di comunicazioni), introdotto dall'art. 8 co. 5 della legge 18 marzo 2008 n. 48 di ratifica della convenzione di Budapest 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica. Secondo il Tribunale la doglianza in questione riguardava essenzialmente i profili dell'esecuzione del sequestro e comunque l'applicazione di una norma che non era ancora entrata in vigore, essendo previsto il deposito della legge di ratifica per tre mesi presso la segreteria del Consiglio d'Europa prima della sua effettiva operatività.<br />Avverso la predetta ordinanza XXX ha presentato personalmente ricorso per cassazione proponendo, preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 61, 64, 70, 72, 73 e 80 Cost. - dell'art. 14 legge 18 marzo 2008 n. 48 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), nella parte in cui prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché degli articoli da 1 a 14 della suddetta legge con riferimento alla procedura di approvazione seguita dal Parlamento, avendo le Camere approvato la legge, durante il periodo di prorogatio seguito al loro scioglimento, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 61 co. 2 Cost. trattandosi, secondo quanto prospettato dal ricorrente sulla base di una tesi dottrinaria, di legge di autorizzazione alla ratifica di una convenzione risalente nel tempo (approvata in assenza di un'effettiva urgenza che avrebbe potuto comportare, in mancanza di tempestiva approvazione, responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali).<br />Con il motivo di ricorso contraddistinto dalla lettera A) il ricorrente deduce l'inosservanza della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b c.p.p.) e, in particolare, la mancata applicazione delle norme introdotte con la legge n. 48/2008 che sarebbe entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (5 aprile 2008) e non - come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato - una volta decorso il termine di tre mesi dal deposito presso il Segretariato generale del Consiglio di Europa della legge di ratifica (e, quindi, il 1° ottobre 2008 che era il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine); detto termine, previsto dall'art. 36 della Convenzione, riguarderebbe infatti l'entrata in vigore della Convenzione e la sua efficacia nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi assunti e non l'entrata in vigore delle norme interne che la legge n. 48/2008 ha introdotto modificando il codice penale e di procedura penale.<br />Con il motivo di ricorso contrassegnato dalla lettera B) si deduce la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 254-bis c.p.p., introdotto dall'art. 5 della legge n. 48/2008, con riferimento agli artt. 247 co. 1-bis e 248 co. 2 primo periodo c.p.p. (il primo introdotto e il secondo modificato dalla legge n. 48/2008) in quanto l'art. 254-bis c.p.p. non sarebbe indicato correttamente nel decreto del pubblico ministero e nel verbale di perquisizione e sequestro dovendosi escludere che la Ugis Unicredit Global inform service, presso la quale erano stati sequestrati elementi di prova digitali e informatici, fosse un fornitore di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni; essendo oggetto delle indagini un file di posta elettronica di un dipendente della banca, la modalità appropriata sarebbe stata quella della richiesta di consegna di cui all'art. 248 c.p.p. e comunque si sarebbero dovute adottare le modalità previste dall'art. 247 co. 1-bis oppure dall'art. 354 co. 2 c.p.p., disposizioni modificate dalla legge n. 48/2008, per assicurare la conservazione e impedire l'alterazione e l'accesso provvedendo, ove possibile, all'immediata duplicazione su adeguati supporti mediante una procedura tale da assicurare la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità e, se del caso, sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti; nel caso concreto dal verbale di sequestro non risulterebbe che le operazioni di polizia giudiziaria siano state eseguite nel rispetto delle norme in vigore.<br />La questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata in quanto il ricorrente si limita a richiamare una interessante tesi dottrinaria secondo la quale sarebbe discutibile che le Camere proseguano dopo il loro scioglimento nell'approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali già stipulati, ove si tratti «di atti che comportano scelte di politica internazionale che non siano imposte dall'urgenza ovvero dall'approssimarsi della scadenza dei termini di perfezionamento imposti dal trattato». La genericità della questione, posta peraltro in termini dubitativi, esime da una compiuta disamina della questione che, anche per come è stata prospettata, appare prima facie priva di fondatezza.<br />Per il resto il ricorso è infondalo e va rigettato.<br />Va riconosciuto che le norme della legge n. 48/2008 riguardanti modifiche al codice penale e di procedura penale sono norme interne e, come tali, sono entrate in vigore nel termine previsto dall'art. 14 della stessa legge (il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 5 aprile 2008). Il diverso termine previsto dall'art. 36 della Convenzione sulla criminalità informatica riguarda infatti, come correttamente rilevato nel ricorso, l'entrata in vigore della Convenzione (art. 36 Conv.: «Questa convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi successivi alla data in cui cinque Stati, compresi almeno tre Stati membri dei Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione... Nei confronti di ogni Stato firmatario che esprima successivamente il proprio consenso, la Convenzione entrerà in vigore il giorno successivo la scadenza dei tre mesi successivi la data in cui viene espresso il consenso...»). Infatti con la legge n. 48/2008 il Parlamento ha solo autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, disponendo che alla stessa sarebbe stata data piena e intera esecuzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Convenzione (artt. 1 e 2 legge n. 48/2008). Conseguentemente, a seguito della pubblicazione della predetta legge nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, si è provveduto a depositare, in data 5 giugno 2008, lo strumento di ratifica della Convenzione che, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 4, è entrata in vigore il giorno 1° ottobre 2008. Per le norme di adeguamento all'ordinamento interno comprese nella medesima Legge vale invece, ai fini dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 48/2008 («La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiate»), per cui deve ritenersi che dette norme siano entrate in vigore il 5 aprile 2008. Ciò posto, la Corte osserva tuttavia che nel caso di specie le doglianze difensive sono destituite di fondamento.<br />Infatti, come rilevato nel provvedimento impugnato, l'art. 254-bis c.p.p. non è stato nemmeno citato dal pubblico ministero nel decreto di perquisizione e sequestro avverso il quale è stata presentata richiesta di riesame, per cui la pur corretta affermazione difensiva secondo la quale detta norma sarebbe nel caso concreto inapplicabile (perché riguarda unicamente il sequestro presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni e tale sicuramente non è l'Ugis Unicredit Global inform service) risulta del tutto irrilevante. La mera citazione dell'art. 254-bis c.p.p. nel verbale di sequestro in data 5 giugno 2008 presso l'Ugis Unicredit Global inform service è, peraltro, trascurabile dovendosi aver riguardo - nella prospettiva difensiva dell'applicabilità nel caso concreto dell'art. 247 co. 1-bis c.p.p. o dell'art. 354 co. 2 c.p.p. alle modalità effettivamente seguite nell'esecuzione del sequestro che nel caso di specie, ad avviso della Corte, risultano conformi alla normativa in vigore. L'art. 247 co. 1-bis c.p.p. prevede infatti che la perquisizione venga eseguita «adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l'alterazione» e l'art. 354 co. 2 c.p.p. che «in relazione ai dati, alle Informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici» vengano adottate le misure tecniche o vengano impartite le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e si provveda, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Come si evince dal verbale di sequestro, redatto in presenza del ricorrente, nel caso in esame il file oggetto del sequestro è stato masterizzato in quattro copie identiche, su altrettanti Cd-rom non riscrivibili, uno dei quali lasciato a disposizione dell'ausiliario di p.g. (tecnico dell'Ugis) che ha sottoscritto tutti i Cd-rom in questione, e quindi adottando misure tecniche (immediata duplicazione del file su quattro supporti non riscrivibili, assistenza del tecnico Ugis nominato ausiliario di polizia giudiziaria) in astratto idonee ad assicurare la conservazione e l'immodificabilità dei dati acquisiti. Ogni altra valutazione di ordine tecnico circa la necessità di effettuare l'hashing per poter eventualmente verificare se la copia del file nel Cd masterizzato sia uguale all'originale (e, quindi, se il file sia stato modificato o meno) è estranea al giudizio di legittimità, sia perché attiene essenzialmente alle modalità esecutive del sequestro sia perché comunque la normativa richiamata dal ricorrente non individua specificamente le misure tecniche da adottare, limitandosi a richiamare le esigenze da salvaguardare attraverso idonei accorgimenti, e, comunque, nel caso in esame la sezione della Polizia postale di Isernia nell'acquisizione della documentazione informatica relativa all'attività delittuosa oggetto di indagine risulta aver in concreto adottato le cautele prescritte dalla legge n. 48/2008.<br />Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />P.Q.M.<br />Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-795512996063160789?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-53475555695328653662009-05-10T02:43:00.000-07:002009-05-10T02:50:19.512-07:00Identity infringements: a new cybercrime?<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/SgajLGatFQI/AAAAAAAAAmY/hAndU-NE_VI/s1600-h/images.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 126px; height: 84px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_cIkQ4ZHTf54/SgajLGatFQI/AAAAAAAAAmY/hAndU-NE_VI/s400/images.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334130219763438850" border="0" /></a>Yes!<br /><div style="text-align: justify;">In Norway there exists a Bill on a new Criminal Law (2008-2009), which has introduced, in § 202, a provision on identity theft - <span style="font-style: italic; font-weight: bold;" class="intro">Identity Infringements</span> - that reads as follows:<br /> <div style="text-align: justify;"><span class="intro">“With a fine or imprisonment not exceeding 2 years shall whoever be punished, that without authority possesses of a means of identity of another, or acts with the identity of another or with an identity that easily may be confused with the identity of another person, with the intent of </span><span class="intro">a) procuring an economic benefit for oneself or for another person, or </span><span class="intro">b) causing a loss of property or inconvenience to another person.” </span>(this translation is not official).<br />There is a new perspecitve in the fight against ID crimes and also in the fight against ID-related Fraud.<br />I don't know if this provision is a good example of best practices. But it could be a first step in a right direction.<br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-5347555569532865366?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1385223549531732478.post-48741905769362138372009-05-08T01:36:00.000-07:002009-05-08T06:14:04.823-07:00Phishing "misto", attività abusiva di mediazione finanziaria e profili penali dell'attività del c.d. "Financial Manager"<div style="text-align: justify;">Uscirà a breve il secondo numero per l'anno 2009 della <span style="font-weight: bold;">RIVISTA DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA D'AZIENDA</span>, diretta dal Prof. Lorenzo Picotti.<br />In primo piano, in questo numero, si segnalano le sentenze del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2008 e del Tribunale di Verona del 17 settembre 2008.<br />La prima ha ad oggetto forse la più importante decisione sui recenti casi di phishing. La seconda, invece, riguarda la mancata consegna di un bene pagato a seguito di asta su E-Bay, che integra il delitto di truffa.<br />Entrambe le sentenze sono annotate. L'ultima citata da <span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Picotti L.</span>, La mancata consegna di un bene pagato a seguito di asta su E-Bay integra il delitto di truffa</span>, mentre la prima da <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Flor R</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">.</span>, <span style="font-weight: bold;">Phishing "misto", attività abusiva di mediazione finanziaria e profili penali dell'attività del c.d. "Financial Manager"</span>. Entrambe sono reperibili in Riv. giur. ec. az., 5/2009.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1385223549531732478-4874190576936213837?l=robertoflor.blogspot.com'/></div>ROBERTO FLORhttp://www.blogger.com/profile/18418639529191570627noreply@blogger.com0